Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3864 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3864 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
MAIOLO VINCENZO N. IL 09/08/1975
MAIOLO ANTONIO N. IL 26/08/1938
MAIOLO FRANCESCO N. IL 31/08/1968
MERCURI MARIA ROSARIA
nei confronti di:
MURATORE MICHELE N. IL 09/04/1963
MURATORE COSMA N. IL 25/09/1964
inoltre:
MURATORE MICHELE N. IL 09/04/1963
MURATORE COSMA N. IL 25/09/1964
avverso la sentenza n. 1543/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 26/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Ge erale inersoo7 qi Dott.
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che ha concluso per
el~
i.

Data Udienza: 07/10/2014

Udito, per la parte civile, l’Avv

,h

Uditi difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 26.6.13 la C.A. di Catanzaro riformava la sentenza emessa dal Tribunale
di Vibo Valentia nei confronti di MURATORE Michele e MURATORE Cosma(che erano stati
rispettivamente imputati:-MURATORE Michele:
per illecita detenzione e porto di una carabina con munizioni-(capi A-B-C)-;

di Maiolo Antonio,danneggiandola)-;
– capo E)- tentata violenza privata,con ingiurie,per aver insultato e minacciato il figlio del
Maiolo,Francesco,alfine di far ritirare la denuncia sporta dal padre,con minacce di morte.
Inoltre era stato contestato al capo F)-il delitto di cui all’art.527 CP. in danno di Mercuri Maria
Rosaria ;
G-ingiurie e minacce nei confronti della predetta Mercuri;
ad ENTRAMBI risultava ascritto il tentativo di violenza privata,finalizzato al ritiro della
denunzia,rivolto a Maiolo Vincenzo,figlio della denunziante.
-La Corte territoriale assolveva MURATORE Michele dai reati sub A-C-F-G- per insussistenza del
fatto e dai capi B-D- per non aver commesso il fatto.
Riduceva la pena,in relazione alla tentata violenza privata commessa in concorso dai due
imputati,a mesi cinque di reclusione,per Muratore Michele ,e mesi quattro di reclusione per
Muratore Cosma-

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG.presso la Corte di Appello di
Catanzaro,deducendo:
1-carenza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione,e violazione dell’art.192 CPP.
Chiedeva dunque l’annullamento della sentenza in riferimento ai reati di cui ai capi A-B-D-F-G-

-il PG formula -per il capo A-(art2-7-I.895/67)rilievi sul difetto della motivazione in riferimento
alla valutazione della potenzialità dell’arma,della quale la Corte riteneva non esservi certezza,
escludendo che la carabina potesse avere i requisiti di un’arma comune da sparoPer i capi B-D-il ricorrente evidenziava che le persone offese avevano affermato di aver visto
MURATORE Michele nell’atto di sparare all’indirizzo della serranda del garage e che i colpi
rinvenuti erano stati definiti compatibili con l’uso di un’arma cal.6,35 e menzionava sul punto
quanto aveva osservato il giudice di primo grado,censurando per carenza della motivazione la
sentenza impugnataParimenti il ricorrente,in riferimento ai capi F) e G) censurava la decisione rilevando l’omessa
valutazione di riscontri oggettivi alla versione della persona offesa-Mercuri Maria Rosaria.

i

-capo D)- art.635 CP,per avere esploso colpi d’arma da fuoco contro la saracinesca del garage

Proponevano impugnazione gli imputati a mezzo del difensore,deducendo:
la violazione di legge inerente all’art.192 CPP,e la mancanza,contraddittorietà,o illogicità della
motivazione.
Veniva in tal senso censurata la decisione,in ordine alla verifica di attendibilità della persona
offesa,evidenziando che tra le parti vi erano ragioni di astio,e che il giudice di merito non

Altro ricorso risulta proposto nell’interesse della costituita Parte civile,deducendo:
vizi di contraddittorietà ed illogicità della motivazione ,e travisamento di prova decisiva in
relazione alla valutazione resa dalla Corte circa l’assenza di una consulenza balistica
d’ufficio(non acquisita agli atti) per l’identificazione dell’arma utilizzata per procurare il
danneggiamento,in pregiudizio dei coniugi Maiolo-Mercuri,trascurando la consulenza disposta a
cura della Parte civile,sulla quale il primo giudice aveva fondato il convincimento della
responsabilità di Muratore Michele.Osservava al riguardo che tale imputato era stato
riconosciuto responsabile del solo reato sub E) ,e contraddittoriamente era stata esclusa la sua
responsabilità per gli altri reati ad esso collegati teleologicamente.
Inoltre la parte ricorrente deduceva che non era stato sentito il teste Pastore,del quale era
stata revocata l’ammissione,essendo egli consulente del PM (che avrebbe potuto rendere
deposizione in merito alla potenzialità dell’arma.
Richiamava infine quanto evidenziato dal Tribunale,che aveva posto in luce il rinvenimento sul
luogo dei fatti di proiettili cal.6,35 e-nella abitazione del Muratore Michele,secondo deposizione
del brigadiere intervenuto ,i1 rinvenimento di arma,ca1,6,35 e di una cal.22Osservava,da ultimo,che il consulente di parte civile aveva evidenziato la compatibilità dei fori
presenti sulla porta del garage delle persone offese con l’uso di un’arma da sparo di cal.6,35In tal senso la ricorrente rilevava che perdeva valore a discarico l’indagine balistica sulla
potenza della carabina ad aria compressa,che non era stata completata.

Inoltre veniva dedotto il travisamento della prova per discrasie tra le deposizioni delle persone
offese e quelle rese dai testi(che avevano negato di avere udito i colpi d’arma da fuoco ).
A riguardo la ricorrente rilevava che erano state smentite tali incongruenze dal Tribunale.
Infine veniva censurata l’assoluzione di Muratore Michele dai capi A),B),C),D),per illogicità
manifesta(osservando che la vicenda si riferiva ad un contrasto esistente tra il Muratore ed i
genitori delle due persone offese,e che le deposizioni dei testi Maiolo Francesco e Vincenzo
erano precise e dettagliate sulle modalità dei fatti,come evidenziato dalla Corte,che-tuttavia-

2

aveva applicato i criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità .

aveva ritenuto che il Muratore fosse stato accusato di un reato non commesso,e si sarebbe
pertanto avvicinato ai figli delle vittime per esortarli a rimuovere le cause della patita
ingiustizia.
Tale valutazione veniva pertanto censurata come illogica e, in conclusione, la difesa delle
costituite parti civili chiedeva l’annullamento dell’impugnata sentenza.

La Corte osserva che merita accoglimento il ricorso proposto dal PG presso la Corte di Appello
di Catanzaro ,in ordine alle imputazioni di cui ai capi A-B-(detenzione illegale di una carabina
ad aria compressa e porto in luogo pubblico di un’arma- cal 6,35-),nonché per i capi D(art.635
CP)-F(art.527 CP)-G(artt.81,594-612 CP)- della rubrica,ipotesi per le quali la Corte di Appello
ha ritenuto di escludere la responsabilità di MURATORE MicheleA riguardo devono ritenersi fondati i rilievi articolati dal PM .che ha specificamente indicato a
carico dell’imputato le risultanze probatorie emerse da deposizione delle persone offese ,e
l’esito di perquisizione eseguita nella abitazione dell’imputato,ove era avvenuto il
rinvenimento di armi da fuoco,non legalmente detenute .
Il requirente ha rilevato altresì che per i fatti di causa era stata emessa ordinanza di custodia
cautelare dal GIP del Tribunale di Vibo Valentia in data 21-7-2009-dalla quale era evidenziato
che Muratore Antonio non aveva fornito giustificazioni circa la mancanza di otto munizioni
cal.6,35 che aveva denunciato alla Autorità di PS.
Il PM ,dopo aver richiamato puntualmente le risultanze sulle quali si era soffermato il giudice di
primo grado,ha posto in luce la carenza della motivazione della sentenza di appello,sugli
elementi acquisiti nell’istruttoria dibattimentale(compresa in essa la deposizione della persona
offesa Mercuri,la quale aveva riferito del comportamento palesato dall’imputato,in occasione
dell’episodio denunciato,specificando di aver subito intimidazione dal predetto per fare ritirare
la denuncia,dicendole che se ciò non fosse avvenuto egli le avrebbe sparato .)Dal testo della sentenza impugnata ,in ordine alle menzionate fonti di prova,non si desume
adeguata motivazione,restando trascurata altresì la verifica dei riscontri alle dichiarazioni delle
persone offese (risultando presenti al momento dei fatti altri testi) e l’esistenza di reale
inimicizia tra le parti,oltre il riscontro costituito dal rinvenimento delle tracce da sparo sulla
serranda del garage di pertinenza dell’abitazione delle persone offese.
Peraltro il PM ha evidenziato che i fori risultavano causati da spari provenienti dall’esterno del
locale.
Alla stregua di tali rilievi ,deve ritenersi che il giudice di appello,nel pronunziare l’assoluzione
dell’imputato,non abbia adeguatamente valutato le risultanze processuali,per i reati ascritti ai
capi in precedenza indicati.

RILEVA IN DIRITTO

Per il capo A- risulta incompleta la analisi delle risultanze ,come dedotto dal ricorrente e dalla
difesa di Parte civile,essendo stata esclusa la prova inerente alla potenzialità dell’arma
(carabina) senza specifica analisi dei dati processuali.
-Per i capi B-D-F-G- risulta illogica oltre che carente la verifica della prova a carico
dell’imputato,essendo stati trascurati i riscontri alle dichiarazioni della persona offesa.
D’altra parte risulta contraddittoria la motivazione,ove si ritiene di evidenziare con
argomentazioni prive di riferimenti a dati probatori,le pretese discrasie tra le dichiarazioni dei
testi (relativamente alla tipologia di arma adoperata dall’autore degli spari)-

degli imputati,essendo meramente generiche,in riferimento all’ipotesi ritenuta in sentenza di
tentativo di violenza privata,(posto in essere ai danni di Maiolo Vincenzo,rivolgendogli minacce
al fine di far ritirare la denuncia che i genitori del predetto avevano sporto contro Muratore
Michele)fatto per il quale la decisione impugnata risulta dotata di congrua
motivazione,conforme a quella resa dal giudice di primo grado ,non scalfita dalle deduzioni
difensive,delle quali la Corte aveva censurato la genericità-(f14 della motivazione)L’accoglimento del gravame proposto dal PM vale altresì nel ritenere dotate di fondamento le
censure formulate dalla difesa delle costituite parti civili nei confronti degli imputati.
Va quindi pronunziato l’annullamento della impugnata sentenza nei confronti di MURATORE
Michele, limitatamente ai reati di cui ai capi A),B)-D) F) G) con rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Catanzaro per nuovo esameDichiara inammissibili i ricorsi degli imputati e condanna ciascuno al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Le spese a favore della Parte civile saranno liquidate all’esito del giudizio-

PQM

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Muratore Michele limitatamente ai reati di cui ai
capi A)-B)-D)-F)-G)-con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro per nuovo
esameDichiara inammissibili i ricorsi degli imputati e condanna ciascuno al pagamento delle spese
processuali e della somma di €1.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

Roma,deciso il 7 ottobre 2014.

Il Consigliere relatore

In conclusione va osservato che devono ritenersi inammissibili le censure articolate dalla difesa

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