Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38638 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38638 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MACALUSO FRANCESCO N. IL 17/12/1973
avverso la sentenza n. 1559/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 08/05/2012
dato avviso alle parti ;
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 04/06/2013

RG. 49728/ 2012 Macaluso

Considerato che:

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art.157 c.p. in
assenza di alcuna contestazione specifica della recidiva.
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.

e pertanto il termine massimo di prescrizione per i reati satelliti è di anni nove. Il procedimento è stato poi
sospeso su richiesta della difesa e per adesione all’astensione dalle udienze proclamata dalle organizzazioni di
categoria per mesi nove (13.11.2006/14.2.2007; 24.6.2008/27.10.2008; 21.1.2009/23.3.2009), come dato atto
anche nella sentenza di primo grado. Poiché i reati di cui ai capi A,B,E,F risultano commessi in data 27.10.2003,
alla data della pronuncia della sentenza di appello (8.5.2012) gli stessi non erano ancora prescritti, spirando il
termine il 27.7.2013.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di

00 in favore della Cassa delle ammende.
.6.2013
liere esten re

EP 03 1 TATA 1

IN CANCELLERIA

1 8 SET 2013′
Fiaraborwto Gtiuctiziffb

1

All’udienza del 14.2.2007 è stata contestata al Macaluso la recidiva specifica reiterata infraquinquennale,

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