Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38637 del 04/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38637 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
•
BUFO MARCO N. IL 25/02/1972
avverso la sentenza n. 1768/2006 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 04/06/2013
RG.49556/2012 Bufo Marco
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce l’erronea applicazione degli
artt.133 c.p., 648 cpv c.p., 62 bis c.p. e carenza di motivazione in relazione alla responsabilità, alla
determinazione della pena, e al diniego delle attenuanti richieste.
Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono in modo generico le stesse ragioni già discusse e ritenute
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1
lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Premesso che le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da
parte del giudice, ne’ l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro
concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di
positivo apprezzamento; che, in tema di ricettazione, perché possa trovare applicazione l’ipotesi prevista dal
capoverso dell’art.648, è necessario che la cosa ricettata sia di valore economico irrilevante o scarsamente
rilevante; e che comunque ai fini della configurabilità dell’ipotesi attenuata in questione non rileva esclusivamente
il valore della cosa, ma si deve aver riguardo anche gli ulteriori elementi di valutazione della vicenda ed in
particolare ogni altra circostanza, idonea a delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole,
ivi compresi i precedenti penali cfr.Cass.Sez.II, sent.n.3188/2009 Rv 242267), rileva il Collegio che, con
motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, la Corte territoriale ha illustrato le ragioni per le quali, sulla
scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto la responsabilità per il reato di ricettazione, congrua la pena
irrogata dal primo giudice, e negato le attenuanti generiche in ragione dei precedenti per reati anche specifici, e
l’attenuante di cui all’art.648 cpv c.p., neppure oggetto d’appello.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma d.
1000 in favore della Cassa delle ammende.
4.6.2013
igliere es
sore
u201-‘
DE-POSITATA1
IN CANCELLERIA
18 SEI 2013
lì Fundo