Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38635 del 04/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38635 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VOLPI MARCO N. IL 03/05/1963
avverso la sentenza n. 1115/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
09/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 04/06/2013
RG.4936012012 Volpi Marco
Considerato che:
11 ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della
motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice
valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999,
Spina, 214794), e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.1V
n.5191/2000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei
fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della
sentenza si salda con quella precedente (Cass.Sez.1, n.888612000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato di
danneggiamento in considerazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa e dei suoi collaboratori.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di iro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
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d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Le