Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38633 del 04/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38633 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINERVA MARIO N. IL 16/03/1978
avverso la sentenza n. 2203/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 04/06/2013
RG.4911712012 Minerva
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della
motivazione.
Il ricorso è inammissibile.
elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto
inidonea ad introdurre legittimamente il ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata ai profili fattuali della
vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di E
1000 in favore della Cassa delle ammende.
4.6.2013
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LEIRIA
1 8 SET 2013
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E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e priva di qualsivoglia