Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3863 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3863 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
CARNOVALE FORTUNATO N. IL 18/03/1949
avverso la sentenza n. 54/2011 GIUDICE DI PACE di VIBO
VALENTIA, del 04/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
uratore Generale in ersona del Dott.
Udito.il
che ha concluso per

Udito, per a parte civile, l’Avv
Udit ratftzspr

Data Udienza: 07/10/2014

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l’annullamento con rinvio al Giudice
di Pace di Vibo Valentia
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 4.3.2013 il Giudice di Pace di Vibo Valentia
assolveva Carnovale Fortunato ai sensi dell’art. 530/2 c.p.p. dal reato di cui
all’art. 595 c.p. per aver offeso la reputazione di Barone Giuseppe, urlando
ripetutamente al passaggio del predetto nei corridoi dell’ospedale dove lavorava

rilevava il G.d.P. che, a seguito dell’istruttoria dibattimentale, era emerso che le
parole ingiuriose erano state rivolte dall’imputato in presenza della p.o. e non
erano sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi caratterizzanti la fattispecie
illecita della diffamazione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte di
appello di Catanzaro, lamentando la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo
comma, lett. b) ed e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità
della motivazione e per inosservanza dell’art. 521 c.p.p., atteso che la sentenza
impugnata, pur avendo dato atto che le parole di cui all’imputazione erano state
rivolte direttamente alla persona offesa e non in sua assenza, sicchè non poteva
configurarsi la diffamazione, tuttavia non ha riqualificato la condotta posta in
essere dall’imputato come ingiuria ex art. 594 c.p., in violazione dell’art. 521
c.p.p.
3. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria con la quale ha concluso
per il rigetto del ricorso, non ravvisandosi vizi nella motivazione della sentenza
impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del P.G. è fondato per quanto di ragione.
1.Ed invero il Giudice di Pace, una volta esclusa la ricorrenza dell’ipotesi
delittuosa di cui all’art. 595 c.p. -per essere state le parole offensive indicate in
imputazione pronunciate dall’imputato in presenza della p.o.- avrebbe dovuto di
conseguenza verificare la ricorrenza della diversa ipotesi delittuosa di cui all’art.
594 c.p., sussistendo gli estremi per la sua configurabilità. Ai sensi dell’art. 521
c.p.p., infatti, il giudice può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica se il
fatto storico addebitato rimanga identico, in riferimento al triplice elemento della
condotta, dell’evento e dell’elemento psicologico dell’autore. (Sez. III,
18/03/2008, n. 19118), come nella fattispecie in esame. Invero, una lettura
costituzionalmente orientata dell’art. 521 comma 1 c.p.p., fa divieto della
diversa qualificazione giuridica del fatto “a sorpresa” e con pregiudizio, quindi,
del diritto di difesa dell’imputato, ma tale qualificazione è senz’altro consentita
1

“vagabondo lavativo”, perché il fatto non costituisce reato. In particolare,

qualora l’imputato, per un verso, abbia avuto, nel corso del giudizio di merito, la
possibilità di interloquire sul contenuto dell’imputazione, e, per altro verso, la
diversa qualificazione, ferma restando l’identità degli elementi fondamentali del
fatto, rientri nel novero di una limitatissima gamma di previsioni alternative, per
cui l’eventuale esclusione dell’una comporti inevitabilmente l’applicazione
dell’altra (Sez. V, 24/09/2012, n. 7984).
2.La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Giudice di
Pace di Vibo Valentia, affinchè provveda ad un nuovo esame della vicenda, in

p.q.m.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Vibo Valentia
per nuovo esame.
Così deciso il 7.10.2014

relazione al disposto di cui all’art. 521/1 c.p.p. ed a quanto innanzi precisato.

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