Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3862 del 30/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3862 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

CAPACI Giampiero, nato a Palermo il 07/08/1982

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 6 dicembre 2013.

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio Bruno;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario
Maria Stefano Pinelli, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo
confermava la sentenza del 15 novembre 2012, con la quale il Tribunale di quella
stessa città aveva dichiarato Giampiero Capaci colpevole del reato di cui all’art. 3bis della legge 31 maggio 1965, n. 375 (perché, essendo stato sottoposto alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di sicurezza con decreto n. 248/07
del Tribunale di Palermo-sezione misure di prevenzione emesso in data 20/02/2008,

Data Udienza: 30/09/2014

verbale di sotto posizione del 25/02/2008, non ottemperava, nel termine fissato
dalla tribunale medesimo, all’ordine di versare alla cassa delle ammende, a titolo di
cauzione, la somma di C 200,00 (euro 200), nè offriva garanzie sostitutive) e, per
l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso l’anzidetta pronuncia l’imputato, personalmente, con dichiarazione
raccolta dal direttore della Casa di reclusione di Augusta, ove era ristretto per altra
causa, proponeva ricorso per cassazione, lamentando mancanza o manifesta

proposito, che il giudice di appello aveva travisato le risultanze processuali senza
considerare le deduzioni difensive in ordine ai fatti oggetto di causa e,
segnatamente, la documentazione prodotta, attestante che esso istante si trovava
in stato di detenzione dal 12 giugno 2008 al 12 settembre dello stesso anno e,
quindi, era impossibilitato ad ottemperare all’ordine di versare la cauzione
anzidetta. Erroneamente, il giudice di appello aveva ritenuto che il documento
prodotto, ossia l’ordine di esecuzione, non fosse stato allegato all’atto di appello,
nonostante fosse stato regolarmente versato in atti nel corso del giudizio di primo
grado. Eccepiva, ad ogni modo, l’intervenuta prescrizione del reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Ed infatti, dall’epigrafe della sentenza impugnata risulta che l’imputato, detenuto
per altra causa, é rimasto assente per rinuncia, quindi era da ritenere presente. La
sentenza è del 6 dicembre 2013, tempestivamente depositata il 19 successivo,
sicché il termine per l’impugnativa, decorrente dalla scadenza del termine di
deposito (21 dicembre 2013) è maturato il 20 gennaio 2014. Il ricorso risulta,
invece, proposto il 29 gennaio successivo, dunque intempestivamente. Si consideri,
del resto, che, benché non fosse necessario, all’imputato è stato notificato l’estratto
contumaciale il 24.12.2013, sicché, anche tenendo conto di una diversa decorrenza,
il termine per l’impugnazione sarebbe comunque decorso.
È appena il caso di osservare, ad ogni modo, che, anche in caso di tempestiva
proposizione, il ricorso sarebbe stato parimenti inammissibile per manifesta
infondatezza, alla stregua di puntuale ed pertinente motivazione dei giudici di
appello. Il ricorso si limita, invero, a riproporre questioni già sottoposte al vaglio
della Corte di appello, in ordine alle quali, per quanto si è detto, la motivazione
risulta ineccepibile.

2. Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le statuizioni dettate in
dispositivo.

illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. Sosteneva, in

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2014

Il Consigliere estensore

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