Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38619 del 09/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38619 Anno 2015
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRANCONE COSIMO N. IL 04/09/1981
avverso la sentenza n. 939/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 09/06/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato COSIMO TRANCONE, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata in
epigrafe (che ne ha confermato la condanna per i reati ascrittigli, riducendo la pena ritenuta
di giustizia dal primo giudice), denunciando vizio di motivazione quanto alla determinazione
del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità

Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le
sue articolazioni (reiterando, pia o meno pedissequamente, censure gidedotte in appello e gil
non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n.
221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la
Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, noncté esaurienti, logiche e
non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato le
contestate statuizioni valorizzando a fondamento del diniego delle attenuanti generiche
l’assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza (per il carattere necessitato
della parziale confessione resa, avente ad oggetto soltanto quanto – per oggettiva evidenza non negabile, ma tacendo sugli elementi non noti agli inquirenti, ad es. sull’identità del
complice), determinando la pena base nel minimo edittale di anni tre di reclusione, ed
addivenendo alle ulteriori valutazioni del caso (a partire dalla riduzione ex art. 56 c.p.) in
considerazione delle in premessa, ed in generale, descritte gravi modalità del fatto e della
rilevante recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale sussistente.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, noncfú- apparendo evidente
che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost.,
13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 9 giugno 2015

Il Presid t

degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.

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