Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38618 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38618 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KA OMAR N. IL 10/02/1975
avverso la sentenza n. 2973/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 04/06/2013

RG 43818/2012 Ka Omar

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per violazione
dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt.648 e 474 c.p. in forza del
principio di specialità, come di recente deciso dalla Suprema Corte in tema di detenzione di banconote false.
Per quanto concerne il concorso tra il reato di cui all’art.474 c.p. e quello di cui all’art.648 c.p., le Sezioni Unite di

ricettazione di cui all’art.648 c.p. e quello di commercio di prodotti con segni falsi di cui all’art.474 c.p. possono concorrere,
atteso che le fattispecie incriminatici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può
configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.
Nella ricettazione viene incriminato, infatti, l’acquisto e più in generale la ricezione (owero l’intromissione in tali attività) di
cose provenienti da reato; l’art. 474 c.p. sanziona invece la detenzione per la vendita o comunque la messa in circolazione
di beni con marchi o segni contraffatti e non contempla il momento dell’acquisto; l’azione raffigurata nella prima norma è
istantanea, mentre la detenzione a fini di vendita è permanente ed interviene successivamente.
Premesso poi che per la sussistenza del reato di cui all’art.453 nn.3 e 4 c.p. occorre dimostrare il concerto tra colui
che spende, mette o fa mettere in circolazione le monete falsificate e che ha eseguito la falsificazione o un suo
intermediario, e che – fuori da tale ipotesi – l’acquisto con scienza della falsità delle stesse al momento del ricevimento
integra la fattispecie prevista dall’art.455 c.p., che è pertanto la norma in materia di monete falsificate corrispondente
all’art.474 c.p., rileva il Collegio che, nella sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, si fa esplicito riferimento alla normativa
di cui all’art. 455 c.p. relativa alla spendita e introduzione dello Stato, senza concerto, di monete falsificate, proprio per
escludere l’applicabilità dell’art.15 nel caso di specie. Il Supremo Collegio, nel suo massimo consesso, ha quindi affermato
che “sintomatica è la circostanza che l’art. 455 c.p. – in tema di messa in circolazione e spendita di monete falsificate – abbia
inserito l’acquisto tra i comportamenti incriminati, così atteggiandosi, stante la peculiarità dei beni ricevuti, quale
disposizione speciale rispetto all’art. 648 c.p.: l’assenza di una analogo elenco nell’art. 474 c.p. indica la inapplicabilità
dell’art. 15 c.p.p.”
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente
in Euro 1000.
PQM

dichiar nammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Euro 1000 ‘ favo della Cassa delle ammende.
orna, 4 6.2013
Il Con lier stensor
491,1/4._

1

questa Suprema Corte (Cass.Sez.Un. n.2347 del 9.5-7.6.2001, Rv.219771) hanno chiarito da tempo che il delitto di

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