Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38611 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38611 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla parte civile costituita:

VILARDI Stella, nata a Bari il 18/2/1947

nel processo penale nei confronti di:

CALDARI Enzo, nato a Rimini il 4/2/1954
BOGA Maria, nata a Rimini il 25/11/1959

e che vede come responsabili civili:

Banca del Monte dei Paschi di Siena;
Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia S.c.a.r.l.

avverso la sentenza n. 1811/13 in data 25/6/2013 della Corte di Appello di
Bologna
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Enrico DELEHAYE, che ha concluso chiedendo in via principale l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata e, in via subordinata, l’annullamento della
sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione della parte civile nei confronti del responsabile civile;
udito il difensore della parte civile ricorrente, Avv. Giuseppe FIORELLA, che ha
concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore del responsabile civile Banca del Monte dei Paschi di Siena,
Avv. Giovanni FONTANA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; .

“(3/

Data Udienza: 17/07/2014

t

udito il difensore dell’imputato CALDARI, Avv. Alessandro CATRANI, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso stante il difetto di procura speciale del
difensore del ricorrente all’impugnazione;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25/6/2013 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma
della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 11/10/2010, ha dichiarato
– tra l’altro – inammissibile l’appello presentato dalla parte civile VILARDI Stella

Paschi di Siena.
Il CALDARI era, infatti, con la sentenza del Tribunale di Rimini sopra menzionata,
già stato mandato assolto dal reato di concorso in truffa aggravata contestatogli
con la formula “per non avere commesso il fatto”, con contestuale rigetto della
domanda proposta dalla parte civile VILARDI Stella nei confronti dell’imputato e
della Banca Monte dei Paschi di Siena.
Per dovere di completezza va detto che i reati contestati nelle stesso
procedimento a BOGA Maria sono stati (parte dal Giudice di prime cure, parte
dalla Corte territoriale) tutti dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore della parte civile
costituita VILARDI Stella, deducendo:
1. Violazione dell’art. 576 cod. proc. pen. – Contraddittorietà ed illogicità della
motivazione.
Lamenta, al riguardo, la ricorrente che la dichiarazione di inammissibilità
dell’appello della parte civile sia nei confronti dell’imputato CALDARI che del
responsabile civile Monte dei Paschi di Siena è frutto di un’errata applicazione
dell’art. 576 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto di
fondare tale inammissibilità sulla circostanza che nell’atto di appello della stessa
parte civile non erano state indicate espressamente richieste di risarcimento dei
danni. Ciò a detta della ricorrente contrasterebbe con quanto stabilito al riguardo
dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema e, in particolare, dalla recente
sentenza delle Sezioni Unite n. 6509 del 20.12.2012.

2. Violazione di legge – Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di
condanna al risarcimento morale avanzata con il secondo motivo di appello.
Lamenta, al riguardo, la ricorrente che la Corte territoriale, dichiarando
l’inammissibilità dell’appello anche nei confronti del responsabile civile avrebbe
errato in quanto la declaratoria di inammissibilità dell’appello nei confronti

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nei confronti dell’imputato CALDARI Enzo e del responsabile civile Monte dei

dell’imputato non determina automaticamente analoghe conseguenze nei
confronti del responsabile civile in quanto l’intervento di quest’ultimo nel
processo ha una precisa autonomia, con la conseguenza che la Corte territoriale
avrebbe dovuto procedere alla verifica delle condizioni di fatto determinative
della responsabilità del CALDARI ai soli fini del risarcimento dei danni a carico del
responsabile civile.
Ancora, lamenta sempre parte ricorrente, la VILARDI con il secondo motivo del
proprio atto di appello aveva avanzato richiesta di risarcimento del danno a

effetto della dichiarazione di responsabilità dell’imputato CALDARI ma anche per
quella concernente la signora BOGA essendo stata rappresentata nei motivi di
appello la sussistenza di un legame tra il responsabile civile e l’attività illecita
perpetrata dalla BOGA in danno della VILARDI. Detto tema non è stato preso in
esame dal Giudice di appello e ciò determina un vizio di motivazione della
sentenza impugnata.
In data 1/7/2014 la difesa del responsabile civile Monte dei Paschi di Siena
S.p.a. ha depositato in Cancelleria una memoria a sostegno della richiesta di
rigetto del ricorso proposto dalla parte civile VILARDI con la quale, dopo avere
ricostruito le vicende processuali ha sostanzialmente evidenziato di condividere i
principi giurisprudenziali posti dalla Corte territoriale alla base della propria
decisione e, per l’effetto, ha chiesto di rigettare il ricorso che in questa sede ci
occupa.
In data 2/7/2014 la difesa dell’imputato CALDARI ha fatto pervenire alla
Cancelleria di questa Corte Suprema una memoria difensiva nella quale ha
eccepito l’inammissibilità del ricorso della parte civile in quanto lo stesso non è
stato sottoscritto da un difensore munito di procura speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminare a qualsiasi ulteriore valutazione è la questione riguardante
l’eccepita inammissibilità del ricorso per effetto della lamentata assenza di
procura speciale in capo al difensore della ricorrente.
Detta eccezione non è fondata.
E’, infatti, presente in atti un atto di nomina del difensore della ricorrente (avv.
Giuseppe FIORELLA) datato 30/12/2012.
Nel predetto atto la VILARDI conferisce mandato al difensore tra l’altro per
“proporre tutte le impugnazioni consentite dalla legge”. Orbene, poiché, detto
mandato risulta conferito nelle more del giudizio di appello (cioè dopo che detto

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carico del responsabile civile quale soggetto che doveva rispondere non solo per

gravame era già stato proposto) è di tutta evidenza che il mandato conferito al
difensore di “proporre tutte le impugnazioni consentite dalla legge” non poteva
che riferirsi alla possibilità di proporre ricorso per cassazione, unico mezzo di
gravame possibile a seguito del giudizio in grado di appello.
Del resto, come ha già avuto modo di precisare questa Corte Suprema, “nei casi
in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero
di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio
di conservazione degli atti, deve considerarsi valido – sia con riguardo al

specifico gravame (art. 576 cod. proc. pen.) – anche quando la volontà del
mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa
in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della
procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine
all’effettiva portata della volontà della parte (Cass. Sez. 2, sent. n. 46159 del
11/07/2013, dep. 18/11/2013, Rv. 257335).

2. Passando ora all’esame del ricorso, va detto che il primo motivo di doglianza
contenuto nello stesso è fondato.
Risulta, infatti, dalla motivazione della sentenza impugnata che la Corte
territoriale ha fondato la propria decisione di declaratoria di inammissibilità
dell’appello proposto dalla parte civile VILARDI Stella sul fatto che l’atto di
gravame dalla stessa proposto nei confronti dell’imputato CALDARI conteneva
esclusivamente una richiesta di affermazione della penale responsabilità di
quest’ultimo con conseguente condanna ad una “pena giusta ed equa” oltre che
una richiesta di condanna del responsabile civile Monte dei Paschi di Siena “al
risarcimento dei danni morali patiti” dalla parte civile stessa.
In sostanza, la Corte territoriale, ritenendo di aderire al filone giurisprudenziale
secondo il quale “è inammissibile l’appello proposto dalla parte civile avverso la
sentenza di proscioglimento, rivolto unicamente ad ottenere l’affermazione della
responsabilità penale degli imputati in assenza di alcun riferimento, neppure
implicito, agli effetti di carattere civile che si intendano conseguire” (cfr.

ex

ceteris Cass. Sez. 4, sent. n. 23155 del 03/05/2012, dep. 12/06/2012, Rv.
252763) concludeva per l’inammissibilità dell’atto di gravame de qua.
In realtà evidenziava la Corte territoriale il fatto che con “motivi aggiunti”
depositati dalla parte civile VILARDI in data 21.11.2012 la parte civile insisteva
per l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato CALDARI e chiedeva
la condanna dello stesso, unitamente a quella del responsabile civile, “al

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conferimento della procura a impugnare al difensore sia all’oggetto dello

risarcimento dei danni morali in favore della parte civile, da liquidarsi in via
equitativa” ma, di fatto, evidenziava l’inconferenza di tale integrazione ritenendo
– ancora una volta mediante richiamo ad un orientamento giurisprudenziale di
questa Corte Suprema – che i motivi nuovi debbono comunque essere inerenti ai
capi ed ai punti della decisione investiti originariamente e debbono essere
sempre ricollegabili ai capi ed ai punti già dedotti, con la conseguenza che gli
stessi non hanno una vita autonoma ma dipendono da quelli principali, con la
conseguenza che la declaratoria di inammissibilità dell’appello principale

Infine, sempre secondo la Corte territoriale, l’appello presentato dalla VILARDI
nei confronti del responsabile civile Monte dei Paschi di Siena, a causa della
declaratoria di inammissibilità dell’appello nei confronti dell’imputato CALDARI
che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione
pronunciata dal Giudice di prime cure nei confronti dello stesso, è divenuto a sua
volta inammissibile essendo venuto a mancare nel rapporto processuale il
soggetto principale (l’imputato) che avrebbe posto in essere l’azione di danno.
La declaratoria di inammissibilità dell’appello della parte civile nei confronti
dell’imputato CALDARI si presenta viziata in punto di diritto.
Deve, infatti, essere evidenziato che il contrasto giurisprudenziale in ordine ai
requisiti della domanda contenuta nell’atto di gravame proposto dalla parte civile
è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno stabilito che
“l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non
abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga
l’espressa indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili” (Sez. U, sent. n.
6509 del 20/12/2012, dep. 08/02/2013 , Rv. 254130).
E’ stato, infatti, evidenziato nell’anzidetta pronunzia – alla quale l’odierno
Collegio ritiene di doversi adeguare – che non è necessaria la formale
enunciazione della finalizzazione dell’atto di gravame agli effetti civili in quanto
tale elemento è superfluo dal momento che è lo stesso art. 576 cod. proc. pen.,
a circoscrivere in tal modo l’impugnazione svolta dalla parte civile.
Se, infatti, la finalità del gravame in oggetto non può, per precisa volontà
normativa, fuoriuscire da tale ambito, il richiedere all’impugnante una tale
specificazione si risolverebbe, in definitiva, nel pretendere un adempimento non
necessario. Ciò in considerazione del fatto che, una volta presenti nel gravame le
richieste, indipendentemente dal loro contenuto, la precisazione dell’art. 576
cod. proc. pen. non richiede ulteriori requisiti di forma del ricorso accanto a quelli

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comporta l’automatica decadenza anche di motivi aggiunti.

previsti dall’art. 591 cod. proc. pen., bensì contiene un criterio rivolto al giudice
la cui decisione non potrebbe oltrepassare il limite degli interessi civili.
Lo sbarramento normativo non sarebbe violato da una richiesta di affermazione
della responsabilità penale, inevitabilmente implicante, per le ragioni sopra viste,
anche la richiesta di condanna al risarcimento dei danni; senza considerare che
un’interpretazione restrittiva finirebbe per fare invece della indicazione in
oggetto un requisito, appunto, di formale redazione del ricorso in apparente
contrasto con la tassativa elencazione del combinato disposto degli artt. 581 e

Da un lato perciò la richiesta della parte civile di condanna al risarcimento dei
danni o alle restituzioni implica l’accertamento (sia pure incidentale ed ai soli
effetti civili) della responsabilità dell’imputato nei cui confronti la domanda è
diretta; dall’altro lato la richiesta di affermazione della responsabilità
dell’imputato non può avere, per espressa disposizione di legge, altro significato
che quello di un accertamento incidentale ed ai soli effetti civili.
Le linee guida tracciate nell’interpretazione della norma di cui all’art. 576 cod.
proc. pen. che riverbera i suoi effetti sull’aspetto contenutistico dell’atto di
impugnazione formulato dalla parte civile trovano, poi, un’ulteriore conferma in
una condivisibile pronuncia di questa Corte Suprema nella quale si è stabilito che
“l’appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento è
ammissibile qualora il riferimento agli effetti civili che vuole conseguire possa
desumersi (come nel caso in esame – ndr.) anche implicitamente dai motivi,
laddove da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata” (Cass. Sez. 4,
sent. n. 41184 del 12/07/2012, dep. 22/10/2012, Rv. 253948).
Per le considerazioni or ora esposte, la sentenza della Corte di Appello di Bologna
è, sul punto, affetta da nullità e deve pertanto essere annullata con rinvio al
giudice civile competente per valore in grado di appello.
L’annullamento di cui trattasi estende i suoi effetti anche alla declaratoria di
inammissibilità dell’appello della VILARDI nei confronti del responsabile civile
Monte dei Paschi di Siena in quanto nel momento in cui viene a rivivere
processualmente la posizione dell’imputato CALDARI viene altresì a rivivere
anche la collegata azione della VILARDI nei confronti del responsabile civile dato
che la declaratoria di inammissibilità del relativo gravame era stata ricollegata da
parte della Corte territoriale non a vizi intrinseci del relativo atto ma solo alla
ritenuta “definitiva” uscita dell’imputato CALDARI dal rapporto processuale.

2. Il secondo motivo di ricorso non è, invece, fondato.

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591 cod. proc. pen.

Come ha evidenziato la Corte territoriale, con una motivazione congrua ed
ineccepibile in punto di fatto e di diritto, mentre la difesa di parte ricorrente non
ha fornito alcun elemento in grado di provare il contrario, nel caso di azione
civile innestata nel processo penale vale il principio della domanda la quale
delinea i confini del devolutum al giudice e non può mutare in corso di giudizio.
Orbene – si legge nella parte motiva della sentenza impugnata – “il decreto di
citazione del responsabile civile … prevedeva la chiamata in causa del Monte
Paschi Siena esclusivamente quale datore di lavoro responsabile dei danni non

è più possibile in corso di causa e, a maggior ragione, in grado di appello,
introdurre una nuova pretesa, non compresa nell’originaria

vocatio in iudicio,

ossia mutare il petitum originariamente fatto valere”.
Il fatto che l’azione contro il responsabile civile Monte Paschi Siena non sia stata
ancorata ab origine anche alla posizione dell’imputata BOGA rende inammissibile
l’atto di appello della parte civile VILARDI in parte qua e la decisione assunta sul
punto dalla Corte territoriale è da ritenersi corretta oltre che, come detto,
idoneamente motivata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla declaratoria di inammissibilità
dell’appello presentato dalla parte civile VILARDI Stella nei confronti
dell’imputato CALDARI Enzo e del responsabile civile Monte dei Paschi di Siena e
rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma il giorno 17 luglio 2014.

patrimoniali causati alla parte civile dal dipendente CALDARI Enzo, di tal che non

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