Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3861 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3861 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AHMED EL SAYED AHMED N. IL 17/02/1980
AHMED EL SAYED LUCA N. IL 12/09/1990
avverso la sentenza n. 18324/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 09/10/2013
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che il Tribunale di Torino – giudice per le indagini preliminari – applicava agli imputati
la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per la detenzione illecita di più
sostanze stupefacenti;
– Rilevato che gli imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione, deducendo
illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché il mancato riconoscimento dell’ipotesi di
cui all’art. 73, V c.p.p.;
applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei
presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e l’indicazione riguardo alla non ricorrenza
delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P;
– richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte di seguito espresso: “in
caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso,
con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste,
con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.”
(Cass. 17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi si riscontrano nella specie e che, pertanto, il ricorso è
inammissibile;
– rilevato, quanto al profilo di censura inerente al trattamento sanzionatorio, che non è
consentito in sede di ricorso per cassazione svolgere censure attinenti alla misura della pena
concordata dalle parti, salvo che si tratti di pena illegalmente determinata ( Cass. 21/12/2009
El Hanana);
– Rilevato che la declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del-ricorrentt.
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9-10-2013.
-Rilevato che il motivo fatto valere è manifestamente infondato, poiché la pena risulta