Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38607 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38607 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARLETTA CARMELO N. IL 26/05/1963
avverso la sentenza n. 2923/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 04/06/2013

RG. 43551/2012 Marletta

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della
motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per entrambi i reati contestati, e alla qualificazione giuridica del
fatto reato di cui al capo a (estorsione).
Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del

per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a),
essendosi la condotta minacciosa estrinsecata in tale forza intimidatoria con la conseguenza di coartare l’altrui
volontà con caratteri di ingiustizia (estorsione).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
1000 in favore della Cassa delle ammende.
4.6.2013

gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma anche

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