Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3860 del 30/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3860 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

BEVILACQUA Domenico, nato a Casoria il 12/10/1964

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 5 dicembre 2012.

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio Bruno;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario
Maria Stefano Pinelli, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma confermava
la sentenza del 14 ottobre 2009 con la quale il Tribunale di questa stessa città
aveva dichiarato Domenico Bevilacqua colpevole del reato all’art. 610 cod. pen.,
così riqualificata l’originaria imputazione di tentata rapina aggravata (perché, al fine
di procurarsi un ingiusto profitto, a bordo dell’autovettura Polo …., percorrendo il
GRA verso l’Autostrada di Fiurnícino, allo svincolo della Pisana, dopo essersi

Data Udienza: 30/09/2014

accostati ad una vettura di piccola cilindrata alla cui guida vi era una donna in corso
di identificazione, che viaggiava nello stesso senso di marcia, tagliandole la strada e
costringendola a fermarsi, ne aprivano lo sportello lato guida, l’afferravano per un
braccio e la strattonavano, compiendo così atti idonei diretti in modo non equivoco
ad impossessarsi di denaro ed altro, non riuscendo tuttavia nell’intento per
l’intervento di Giudice Cristoforo che aveva assistito alla scena in quanto seguiva
con la sua autovettura gli arrestati; con l’aggravante di aver commesso il fatto in

del rito, alla pena di mesi otto di reclusione, oltre conseguenziali statuizioni.
Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’imputato, avv. Pasquale
Pontoriero, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di
seguito indicate.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.,
nonché inosservanza e/o erronea applicazione di norme giuridiche, in riferimento
all’art. 192 cod. proc. pen., ai sensi dello stesso art. 606 lett. b). Si duole, in
particolare, che il giudice di appello abbia ritenuto la responsabilità dell’imputato
sulla base di mero richiamo “per relationem” alla pronuncia di primo grado,
valorizzando, peraltro, le dichiarazioni rese dall’unico teste, Giudice Cristoforo,
benché le stesse fossero state ritenute dal primo giudice solo parzialmente
attendibili. Sostiene che la ricostruzione dei fatti offerta dei giudici di merito
sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui aveva ritenuto che il coimputato
Manolo Bevilacqua, sporgendosi dal finestrino dell’auto a bordo della quale
viaggiava l’imputato, fosse riuscito ad aggrapparsi al finestrino aperto
dell’autovettura Nissan guidata dalla donna che precedeva l’auto dello stesso
Bevilacqua.
Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale, ai sensi dell’art. 606 lett. b) in relazione all’art. 62 bis cod. pen. con
riferimento al diniego – ritenuto ingiusto ed immotivato – delle attenuanti generiche
ed alla misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso si colloca, decisamente, in area d’inammissibilità,
giacché si sostanza di censure prettamente di merito, volte alla critica della
valutazione delle emergenze processuali, al fine evidente di ottenere una rilettura
delle stesse in senso favorevole all’istante. Il che, notoriamente, non è consentito in
questa sede di legittimità. D’altronde, il costrutto motivazionale della sentenza
impugnata – integrato per quanto di ragione dalla motivazione di primo grado, che,
stante la convergente pronunzia di colpevolezza forma con quella in esame, una

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più persone riunite); e, conseguentemente, l’aveva condannato, con la diminuente

sola entità giuridica – rende adeguata giustificazione del convincimento del giudice
di appello. Ed infatti, in esito alla rivisitazione dell’intero compendio probatorio, quel
giudice ha ribadito il giudizio di colpevolezza, sulla base delle emergenze
processuali – segnatamente delle dichiarazioni del teste Giudice Cristoforo,
sottoposte ad attento vaglio di attendibilità. In relazione a tale profilo, la Corte di
merito non ha mancato di rispondere alle obiezioni difensive, motivando il
convincimento di piena condivisione delle conclusioni del primo giudice, sul rilievo

ritenuti tali da non inficiarne la complessiva veridicità del racconto accusatorio, nel
suo nucleo fondamentale. D’altronde„ significativi momenti di un parziale riscontro
sono stati ravvisati nelle dichiarazioni rese dallo stesso imputato e dal coimputato
Manolo Bevilacqua.

3. Pure inammissibile é il secondo motivo, in quanto afferente a questione
prettamente di merito, qual’é, pacificamente, quella riguardante l’assetto
sanzionatorio, notoriamente estranea al sindacato di legittimità, ogni qual volta,
come nel caso di specie, sia assistita da motivazione congrua e formalmente
corretta. Tale deve ritenersi la giustificazione offerta dal giudice di appello con
corretto richiamo ai gravi precedenti penali dell’imputato ed all’oggettiva entità del
fatto in contestazione, costituenti validi motivi per il diniego delle attenuanti
generiche e per il ribadito giudizio di adeguatezza della pena irrogata in primo
grado.

4. Per quanto precede il ricorso è inammissibile e tale va, dunque, dichiarato,
con le consequenziali stazioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2014

Il Consigliere estensore

che le rilevate discrasie nel racconto del testimone attenevano a profili marginali

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