Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 386 del 17/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 386 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE SANTIS ROSA N. IL 17/08/1971
avverso la sentenza n. 722/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 17/09/2013
OSSERVA
De Santis Rosa ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Roma , in data 17-1-13 , che ha ridotto la pena a mesi 6 di reclusione
e confermato , nel resto , la pronuncia di primo grado , in ordine al reato di cui
all’art 385 cp .
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito all’aumento
sarebbe potuto tener conto.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti già
espressamente accolto la doglianza sollevata dalla difesa, eliminando il relativo
aumento di pena.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 17-9-13 .
di pena per la recidiva, che non è stata mai contestata e di cui dunque non si