Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38596 del 04/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38596 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUCIDO GIUSEPPE N. IL 23/11/1943
avverso la sentenza n. 1413/2012 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
del 18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 04/06/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Emilia in
composizione monocratica ha applicato a GIUSEPPE LUCIDO, a norma
degli articoli 444 e seguenti c.p.p., la pena di mesi sei di reclusione ed
euro duecento di multa in ordine ai reati ascrittigli, unificati dal vincolo
della continuazione.
od erronea applicazione dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità
(non contenendo alcuna indicazione in ordine agli elementi in ipotesi non
considerati) e, comunque, manifestamente infondato, atteso che il
giudice, nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato
all’accordo intervenuto tra le parti, e, dall’altro, ha motivatamente
escluso, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art.
129 c.p.p., ritenendo la correttezza della proposta qualificazione
giuridica dei fatti contestati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle
prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di
imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla
speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede
di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue,
appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di
decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le
altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez.
un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost.,pt
13
+
giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta col
Propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce inosservanza
della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.
D
Così deciso il 4 giugno 2013