Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38595 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38595 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATACENA LUIGI N. IL 02/04/1982
avverso la sentenza n. 1619/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 04/06/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha
confermato, quanto all’affermazione di responsabilità penale, la
sentenza emessa in data 9 dicembre 2011 dal GIP del Tribunale della
stessa città, che aveva dichiarato LUIGI MATACENA colpevole di
riciclaggio continuato ed altro (fatti accertati in Giugliano in Campania

in data 11 ottobre 2011); la Corte riduceva la pena.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo:
1.

inosservanza od erronea applicazione della legge penale, per

insussistenza dei presupposti dell’affermazione di responsabilità penale
per il riciclaggio continuato;
2.

mancanza della motivazione quanto all’affermazione di

responsabilità penale in ordine al reato di cui al capo C).
Il ricorso è inammissibile perché generico (riproponendo più o meno
pedissequamente i motivi di appello, senza confrontarsi con la
necessaria specificità con le motivazioni della sentenza impugnata)
nonché manifestamente infondato.
Invero, la Corte di appello, sulla base di argomentazioni esaurienti,
logiche, non contraddittorie, e pertanto incensurabili in questa sede, e
rifacendosi anche alla sentenza di primo grado, come è fisiologico in
presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità
penale, ha valorizzato:
1. ai fini dell’affermazione di responsabilità penale per il riciclaggio
continuato, l’avvenuto rinvenimento delle autovetture di provenienza
delittuose oggetto di contestazione in parte smontate nel cortile
dell’abitazione del MATACENA il quale, a riprova dell’evidente
consapevolezza della partecipazione ad un’attività delittuosa, aveva
immotivatamente rifiutato di aprire il cancello agli operanti. Questi
ultimi successivamente rilevavano che ad una delle autovetture di
provenienza delittuosa erano state apposte targhe straniere non
originali, all’altra targhe non corrispondenti al telaio, a sua volta
clonato;

.4-

2. ai fini dell’affermazione di responsabilità penale per il reato di
cui al capo C), il fatto che la constatata condotta «di soppressione
delle targhe e della documentazione [originali: al riguardo nessuna
indicazione utile al ritrovamento fu data dall’imputato], dell’auto si
pone come presupposto e momento necessario di detto riciclaggio e
come tale certamente riferibile al prevenuto».

sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il
ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost.,
13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta
colpa – della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende
a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2013

Il Con igliere estensore

Il Presi

te

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai

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