Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38591 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38591 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPPELLI ANDREA N. IL 21/03/1948
avverso la sentenza n. 5970/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 04/06/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha
confermato la sentenza emessa in data 25 ottobre 2011 dal Tribunale
della stessa città, che aveva dichiarato ANDREA CAPPELLI colpevole di
18 rapine aggravate (tre delle quali meramente tentate),
condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

1. Violazione della legge penale, lamentando un errore di calcolo
sulla pena non indicato in termini intellegibili.

Il ricorso è in toto inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3,
c.p.p., perché la violazione di legge dedotta non era stata dedotta con
il precedente atto di appello, con il quale l’imputato aveva
esclusivamente lamentato l’eccessività dell’aumento operato per la
continuazione.

Il ricorso è inoltre inammissibile perché estremamente generico (non
indicando quale sia il lamentato errore di calcolo, né le ragioni per le
quali vi sarebbe l’invocato errore); d’altro canto, la pena
conclusivamente irrogata all’imputato non è comunque pena illegale.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai
sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il
ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost.,
13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di dett
ti.a
colpa – della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammen
a titolo di sanzione pecuniaria.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo:

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2013

re estensore

Il P

ente

Il Consigl

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