Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3859 del 30/09/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3859 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto dalla parte civile
Finocchiaro Antonino
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania dell’i marzo 2013 nel
procedimento penale a carico di TURRISI Giuseppe, nato a Catania 02/11/1978.
CAPONNETTO Giuseppe, nato a Paternò il 04/01/1968 e LO FARO Alfio, nato a
Biancavilla il 05/02/1959.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Mario
Maria Stefano Pinelli, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, il
rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania
confermava la sentenza del Tribunale di quella stessa città-sezione distaccata di
Data Udienza: 30/09/2014
Paternò, che aveva assolto le persone indicate in epigrafe, imputate del reato di
furto aggravato
(perché, in concorso fra loro, al fine di trarne profitto, si
impossessavano di pietrame lavico, che sottraevano dal fondo sito in Paternò,
contrada “Rea”, di proprietà di Finocchiaro Antonino) con formula ampiamente
liberatoria.
Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore della parte civile, avv. Maria
Cannatella, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 606
delle risultanze processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile e tale va, dunque, dichiarato.
Ed invero, l’impugnativa si sostanzia di censure prettamente di merito, volte
alla critica della valutazione delle emergenze processuali, al fine evidente di
ottenere una rilettura delle stesse in senso favorevole all’istante. Il che,
notoriamente, non è consentito in questa sede di legittimità. D’altronde, il costrutto
motivazionale della sentenza impugnata – integrato per quanto di ragione dalla
motivazione di primo grado, che, stante la conformità di giudizio – nel caso di specie
espresso in termini assolutori – forma con quella in esame una sola entità giuridica,
rende, ancorché sinteticamente, adeguata giustificazione del convincimento del
giudice di appello. Ed infatti, in esito alla rivisitazione dell’intero compendio
probatorio, quel giudice ha ribadito il giudizio assolutorio, escludendo, sulla base
delle emergenze processuali – segnatamente delle dichiarazioni testimoniali e del
coimputato Caponnetto – che il prelievo di pietrame lavico, dal fondo di proprietà
della persona offesa, fosse animato da piena volontà e consapevolezza degli
imputati di commettere la contestata azione furtiva, avuto soprattutto riguardo alla
peculiarità del materiale sottratto.
2. Non resta provvedere con da dispositivo, con le consequenziali statuizioni ivi
espresse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 “n favore della Cassa
delle ammende
DE MOSITATA
Così deciso il 30 settembre 2 14
Il Consigliere estensore
CELLERIA
lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di idonea motivazione ed erronea valutazione