Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3859 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3859 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Omarouyi Osahon, nato in Nigeria il 10-11-1988
avverso la sentenza del 12-06-2014 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pasquale Fimiani che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente l’avv. Mario Marcuz che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Osahon Omarouyi ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata
in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma di
quella emessa dal tribunale, a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la
pena nei confronti del ricorrente in mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di
multa in relazione al reato previsto dall’articolo 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre
1990, n. 309 perché deteneva, al fine di spaccio, sostanza stupefacente del tipo

Bologna il 7 gennaio 2014.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza, il ricorrente solleva, tramite il
difensore, un unico motivo d’impugnazione con il quale lamenta la violazione
della direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’unione
Europea approvata il 20 ottobre 2010, entrata in vigore il 15 novembre 2010 sul
diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali nonché
violazione dell’articolo 143 codice di procedura penale (articolo 606, comma 1,
lettera b), codice di procedura penale), sul rilievo che sarebbero state
disapplicate le vincolanti e richiamate disposizioni comunitarie e, a seguito della
modifica dell’art. 143 cod. proc. pen., anche processuali, in quanto nel caso in
esame è stata del tutto omessa la necessaria traduzione della sentenza resa nei
confronti dell’imputato dalla Corte d’appello di Bologna in data 12 giugno 2014,
depositata in data 10 settembre 2014 e pertanto il procedimento impugnato
deve ritenersi nullo e/o annullabile per omessa traduzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che
seguono.

2. La natura processuale del vizio denunciato abilita la Corte di cassazione
all’esame degli atti processuali dai quali risulta che il ricorrente, non conoscendo
la lingua italiana, aveva diritto alla traduzione della sentenza, provvedimento
ricompreso nel novero di quelli dei quali, ai sensi dell’art. 143, comma 2, cod.
proc. pen., l’autorità procedente deve disporre la traduzione scritta in modo da
consentire l’esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa.
Ritiene il Collegio che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota
all’imputato alloglotta, anche dopo l’entrata in vigore della direttiva 2010/64/UE
e la modifica, con conseguente riformulazione,dell’art. 143 cod. proc. pen., non
integra una ipotesi di nullità perché la traduzione non inerisce al profilo della

2

marijuana, con cessione di grammi 52,40 a Simone Ghinelli per euro 100,00. In

perfezione e della validità dell’atto, ma solo a quello della sua efficacia, tant’è
che va disposta proprio “per consentire l’esercizio dei diritti e delle facoltà della
difesa”.
La traduzione della sentenza non è dunque una condizione di validità del
provvedimento ma esclusivamente una condizione di efficacia di esso e pertanto
la mancata traduzione di una sentenza può essere dedotta soltanto per
sostenere che i termini di impugnazione non sono decorsi (nella specie, per
l’imputato), ma non anche per ottenere una pronunzia di annullamento dell’atto

efficacia.
Neppure è sostenibile il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di
legittimità, ma ad altro proposito, secondo il quale il gravame del difensore
consumerebbe il diritto di impugnazione.
Tale esito deve, nel caso di specie, essere escluso sul rilievo derivante dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, che qui deve essere
applicata per l’eadem ratio, secondo cui dal principio dell’unicità del diritto
all’impugnazione e del divieto

di bis in idem

non possono essere tratte

conclusioni limitative all’esercizio del diritto di impugnazione (la cui
legittimazione è attribuita all’imputato stesso ma il cui esercizio presuppone la
conoscenza del contenuto dell’atto da impugnare) negando rimedi che, sul piano
processuale, assicurino il principio di garanzia costituito dal diritto delq imputato
alloglotta a fruire di una misura ripristinatoria costituita dalla traduzione differita
della sentenza.
Allo stesso modo, essendo stata l’impugnazione presentata al solo scopo di
censurare l’omessa traduzione della sentenza, alcuna “sanatoria” sarebbe
ipotizzabile.

3. Ne deriva che il termine per l’esercizio dei diritti di difesa coincide con il
momento in cui la traduzione raggiunge il suo scopo, consentendo al destinatario
la piena conoscenza del provvedimento sicché, nel caso di specie, i termini
d’impugnazione, per l’imputato alloglotta, decorrono dal momento in cui la
motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell’imputato stesso
nella lingua a lui comprensibile e per tale ragione gli atti vanno ritrasmessi alla
Corte d’appello di Bologna per gli adempimenti relativi alla traduzione della
sentenza ed a quelli conseguenti.

3

medesimo, del quale la traduzione non va è condizione di validità bensì solo di

P.Q.M.

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per la
traduzione della sentenza di appello.

Così deciso il 18/11/2015

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