Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38589 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38589 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FETATI MOHAMED BEN AMOR N. IL 11/05/1981
avverso la sentenza n. 5424/2012 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 04/06/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Modena
ha applicato a MOHAMED BEN AMOR FETATI, a norma degli articoli 444
e seguenti c.p.p., la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro
seicento di multa in ordine al reato continuato ascrittogli.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce violazione

Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità
(non contenendo alcuna indicazione in ordine agli elementi in ipotesi non
considerati) e, comunque, manifestamente infondato, atteso che il
giudice, nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato
all’accordo intervenuto tra le parti, e, dall’altro, ha motivatamente
escluso, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art.
129 c.p.p., ritenendo la correttezza della proposta qualificazione
giuridica dei fatti contestati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle
prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di
imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla
speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede
di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue,
appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di
decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le
altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez.
un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

dell’art. 129 c.p.p.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2013

Il Pres

nte

Il Cons gliere estensore

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