Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38588 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38588 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLELLI GIANLUCA N. IL 15/06/1973
avverso la sentenza n. 10344/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
01/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 04/06/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha
confermato, quanto all’affermazione di responsabilità, la sentenza
emessa in data 20 luglio 2011 dal GUP del Tribunale capitolino, che
aveva dichiarato GIANLUCA COLELLI colpevole di concorso in 4 rapine
aggravate; la Corte, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo:
1. «vizio e difetto» di motivazione e violazione ed erronea
applicazione dell’art. 628, commi 1 e 3, n. 2, c.p., quanto
all’affermazione di responsabilità, alle ritenute aggravanti ed all’esito
del bilanciamento con le concorrenti attenuanti.
Deve premettersi, quanto alla ritualità degli avvisi per l’odierna
udienza camerale, che in data 23 aprile 2013 risulta nominato quale
difensore del ricorrente l’avv. MARIANI: detta nomina è, peraltro,
successiva rispetto al rituale perfezionamento dei prescritti avvisi per
l’odierna udienza, e quindi al predetto difensore non andava indirizzato
nuovo avviso.

Ciò premesso, il ricorso è in toto inammissibile perché
estremamente generico, limitandosi a richiamare – senza specificare le
precise doglianze proposte – non meglio identificate doglianze
contenute nell’atto di appello alle quali la Corte di appello non avrebbe
risposto, e senza confrontarsi in alcun modo con le motivazioni della

aggravanti concorrenti, riduceva la pena.

sentenza impugnata (cfr. f. 2 ss.), senz’altro esaurienti, logiche, non
contraddittorie, e pertanto incensurabili in questa sede.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai
sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il
ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost.,
13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta

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colpa – della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende
a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in
favore della Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Così deciso il 4 giugno 2013

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