Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38582 del 04/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38582 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COSITORE NICOLA N. IL 14/10/1977
avverso la sentenza n. 1210/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI; 7 77
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Data Udienza: 04/06/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha
confermato, quanto all’affermazione di responsabilità, la sentenza
emessa in data 14 dicembre 2011 dal GIP del Tribunale di La Spezia,
che aveva dichiarato NICOLA COSITORE colpevole di rapina aggravata
ed altro (fatti accertati in La Spezia il 28 febbraio 2011), con la recidiva
specifica, reiterata ed infraquinquennale; in accoglimento dell’appello del
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo:
1. vizio di motivazione, lamentando la mancata prevalenza delle
attenuanti generiche sulle concorrenti aggravanti e l’eccessività della
pena.
Il ricorso è inammissibile perché tardivo:
l’imputato era presente alla conclusiva udienza del 19 giugno 2012;
la Corte di appello aveva riservato per il deposito dei motivi giorni
90, depositando tempestivamente la sentenza in data 9 agosto 2012;
il termine di gg. 45 nella specie applicabile decorreva dal 17
settembre 2012 e scadeva in data 1° novembre 2012;
il ricorso è stato depositato in data 29 novembre 2012.
Il ricorso sarebbe comunque inammissibile perché generico
(riproponendo più o meno pedissequamente i motivi di appello, senza
confrontarsi con la necessaria specificità con le motivazioni della
sentenza impugnata) nonché manifestamente infondato.
Invero, la Corte di appello, sulla base di argomentazioni esaurienti,
logiche, non contraddittorie, e pertanto incensurabili in questa sede, ha
valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, l’assenza di
profili di meritevolezza, perché l’invocato buon comportamento
processuale era in realtà necessitato dal quadro probatorio gi,à
disponibile, e l’imputato era gravato da plurime condanne per fa
specifici, il che ne evidenziava l’elevata pericolosità.
PG, la Corte aumentava la pena.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2013
di sanzione pecuniaria.