Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3858 del 30/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3858 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

FIGLIUOLO Aurelio, nato a Montella il 02/03/1944;
FIGLIUOLO Antonio, nato a San Gallo (Svizzera) il 17/09/1970;
FIGLIUOLO Vincenzo, nato a San Gallo (Svizzera) il 29/06/1966

avverso la sentenza del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi del 10 ottobre 2012

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Mario
Maria Stefano Pinelli, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi:
sentito, altresì, l’avv. Giorgio Ferraro, sostituto processuale dell’avv. Giancarlo
Mazzei, difensore della parte civile, che si è associato alla richiesta del P.g..

RITENUTO IN FATTO

1. Aurelio Figliuolo, Antonio Figliuolo e Vincenzo Figliuolo erano chiamati a
rispondere, innanzi al Giudice di pace di Montella, dei reati di cui agli artt. 81, 110,

Data Udienza: 30/09/2014

581 e 612 cod. pen. (perché, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, minacciavano Della Polla Simone di un ingiusto danno,
pronunciando nei suoi confronti le seguenti espressioni: “adesso te ne devi andare,
se non te ne vai ti uccido, ti faccio la macchina a pezzi, i soldi ve li do pure ma poi
dovete stare bene attenti a quello che vi può capitare, dovete guardarvi le spalle”.
“Se non te ne vai di tiro una coltellata nella pancia”, passando, poi, alle vie di fatto,
colpendolo con calci, cagionandogli lesioni personali varie giudicate guaribili in gg.

2. Con la sentenza dell’il. luglio 2011, il Giudicante assolveva gli imputati del
reato in questione con formula ampiamente liberatoria perché il fatto non sussiste.
Pronunciando sul gravame proposto dalla persona offesa, costituitasi parte
civile, il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, con la sentenza indicata in
epigrafe, riformava in parte la pronuncia impugnata condannando gli imputati al
risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.

3. Avverso l’anzidetta predetta pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso
per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicati.
Con un unico, articolato, motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano
violazione dell’art. 606 lett. 606 lett. b) ed e) sul rilievo dell’erronea valutazione
delle risultanze processuali, asseritamente inidonee a sostenere una pronuncia di
colpevolezza. In particolare, si dolgono dell’eccessivo credito accordato alle parole
di accusa della persona offesa, che, invece, avrebbero dovuto essere
prudentemente valutate, anche in ragione del fatto che lo stesso Della Polla era
imputato di reato collegato, a norma dell’art. 371, comma secondo, lett. b) cod.
proc. pen., giacché, nello stesso procedimento, era a sua volta accusato del reato
di lesione personale commesso in danno di Aurelio Figluolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Le censure che sostanziano i ricorsi in esame si pongono ai limiti

dell’ammissibilità e, comunque, sono prive di fondamento.
Ed invero, non è condivisibile il giudizio critico espresso dai ricorrenti in ordine
all’adeguatezza e correttezza della struttura motivazionale della pronuncia in
esame, che, di contro, rivela corretto esame delle risultanze processuali. In
particolare, risulta ineccepibile la valutazione delle parole di accusa della persona
offesa, apprezzate con particolare prudenza, anche alla luce della circostanza
indicata in ricorso e, dunque, motivatamente ritenute attendibili.
Nell’esprimere siffatta valutazione il giudice a quo ha mostrato di aver fatto
buon governo delle regole di giudizio che presiedono al relativo apprezzamento,

2

cinque s.c.).

segnatamente quella secondo la quale le dichiarazioni di accusa della persona
offesa possono anche da sole sostenere un giudizio di colpevolezza ove
adeguatamente valutate nella loro attendibilità (Sez.0 n. 41461 del 19/07/2012,
Bell’Arte, Rv. 253214, secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod.
proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono
essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della

che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui
vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone).

2. Per quanto precede, i ricorsi – globalmente considerati – devono essere
rigettati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo, anche in ordine
alla condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali
in favore della costituita parte civile.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al rimborso delle spese della parte civile, liquidate in euro 1.800,00,
oltre accessori di legge.
Così deciso il 30 settembre 2014
Il Consigliere estensore

credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto,

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