Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3858 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3858 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAFA ANDRI N. IL 23/02/1972
avverso la sentenza n. 7121/2012 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 09/10/2013

A2.4
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che il Tribunale di Genova – giudice per le indagini preliminari – applicava all’imputato
la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui all’art. 73 D.p.r.
309/90;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, osservando che
il Giudice non aveva valutato congruamente le condizioni per l’applicazione dell’art. 129
cod.proc.pen;
– Rilevato che, successivamente, interveniva rituale rinuncia raccolta e trasmessa dall’istituto

– -Ritenuto che l’impugnazione va dichiarata, quindi, inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p.,
comma 1, lett. d), in relazione all’art. 589 c.p.p.;
-Rilevato, inoltre, che il motivo fatto valere è manifestamente infondato, alla luce del
consolidato orientamento di questa Corte di seguito espresso: “in caso di patteggiamento ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass.
17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi si riscontrano nella specie, avendo il giudice affermato
doversi escludere l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p., anche mediante riferimenti specifici;
– Rilevato che la declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9-10-2013.

carcerario ove l’imputato si trovava ristretto;

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