Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38579 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38579 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DADI ADAM N. IL 08/01/1990
avverso la sentenza n. 2052/2012 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 04/06/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Pesaro ha
applicato all’imputato DADI ADAM , a norma degli articoli 444 e seguenti
cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro
duecentottanta di multa in ordine al reato continuato che gli era stato
ascritto.

applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione
alla qualificazione giuridica del fatto ed alla configurabilità del reato di
rapina.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità (il
ricorrente non indica l’elemento in ipotesi non valutato o mal valutato)
e, comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato all’accordo
intervenuto tra le parti, e, dall’altro, ha motivatamente escluso, sulla
base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p.,
ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti
contestati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle
prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di
imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla
speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede
di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue,
appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di
decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le
altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez.
un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento

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delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha
proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colp

Propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce erronea

(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante
entità di detta colpa – della somma di Euro millecinquecento in favore
della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q. M .
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Così deciso il 4 giugno 2013

Il Pres

te

millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.

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