Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38577 del 04/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38577 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MENNILLO GIUSEPPE N. IL 13/09/1971
avverso la sentenza n. 1656/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
22/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 04/06/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia
ha confermato, quanto all’affermazione di responsabilità penale, la
sentenza emessa in data 30 marzo 2012 dal GUP del Tribunale di
Verona, che aveva dichiarato GIUSEPPE MENNILLO colpevole di rapina
aggravata; la Corte di appello ha ridotto la pena principale, e
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione
degli artt. 62-bis, 69 e 99 c.p., e manifesta illogicità della motivazione
lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche.
In data 14 gennaio 2013 ha, peraltro, fatto pervenire rituale rinunzia
al ricorso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai
sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il
ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost.,
13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della non rilevante entità di
detta colpa – della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa
delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento
in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2013
Il Con gliere estensore
conseguentemente determinato le pene accessorie.