Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38572 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38572 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRUZZI ALEX N. IL 28/02/1976
DEBARRE STEFANO N. IL 08/02/1964
avverso la sentenza n. 7956/2012 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 04/06/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Bologna
ha applicato ad ALEX TRUZZI ed a STEFANO DEBARRE, a norma degli
articoli 444 e seguenti c.p.p., le pene rispettivamente di anni due e mesi

undici di reclusione ed euro mille di multa in ordine ai reati a ciascutiodi
essi ascritti, unificati dal vincolo della continuazione.

4

Propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati: DEBARRE
deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge, TRUZZI
violazione di legge penale, entrambi lamentando il mancato
proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

I ricorsi sono inammissibili perché assolutamente privi di specificità
(non contenendo alcuna indicazione in ordine agli elementi in ipotesi non
considerati) e, comunque, manifestamente infondati, atteso che il
giudice, nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato
all’accordo intervenuto tra le parti, e, dall’altro, ha motivatamente
escluso, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art.
129 c.p.p., ritenendo la correttezza della proposta qualificazione
giuridica dei fatti contestati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle
prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di
imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla
speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede
di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue,
appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di
decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le
altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez.
un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sen 3s i
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spe

quattro di reclusione ed euro seicento di multa e di anni uno e mesi

processuali, nonché – apparendo evidente che essi hanno proposto il
ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost.,
13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta
colpa – della somma di Euro millecinquecento ciascuno in favore della
Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno
in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2013

Il Consialiere estensore

Il Prflha ente

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento

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