Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3857 del 26/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3857 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello dell’Aquila
nel procedimento nei confronti di
1. Adami Massimiliano, nato a L’Aquila il 12/05/1965

avverso la sentenza del 20/12/2012 del Giudice di pace di Atri

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
remissione di querela;
udito per l’imputato l’avv. Pietro Asta, che ha concluso associandosi alla richiesta
del Procuratore Generale d’udienza.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 20 dicembre 2012 ‘il giudice di pace di Atri ha

Data Udienza: 26/09/2014


dichiarato non doversi procedere nei confronti di Massimiliano Adami in ordine al
delitto di ingiuria in danno di Rossana Germani, per essere il reato estinto per
remissione di querela. Ha ritenuto il giudicante di dover attribuire il valore di
tacita remissione di querela alla mancata comparizione della querelante, per due
udienze consecutive, malgrado la notifica dell’avvertimento che l’eventuale
assenza sarebbe stata valutata sotto il profilo della incompatibilità col persistere
della volontà di querelarsi.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della

Repubblica presso la Corte d’Appello dell’Aquila, richiamandosi all’orientamento
giurisprudenziale che nega il valore di tacita remissione di querela alla mancata
comparizione in udienza del querelante.

3. Nell’imminenza dell’udienza odierna è pervenuto a questa Corte il verbale
di formale remissione di querela e contestuale accettazione, redatto presso la
stazione Carabinieri dell’Aquila in data 20 settembre 2014.
3.1. L’atto così acquisito dà contezza dell’intervenuta remissione di querela
da parte della persona offesa Rossana Germani, nonché dell’accettazione di essa
da parte del querelato Massimiliano Adami.
3.2. Poiché il reato per cui si procede (ingiuria) non è perseguibile d’ufficio,
l’intervenuta remissione di querela spiega pienamente gli effetti estintivi che le
sono propri. La sentenza gravata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio
per la ragione anzidetta, non sussistendo altri motivi di proscioglimento che
possano prevalere su di essa ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen..
3.3. Le spese del procedimento sono da porre a carico del querelato, in
mancanza di deroga pattizia (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.); non può,
invero, considerarsi raggiunto l’accordo per una ripartizione paritaria dell’onere,
mancando l’adesione della remittente alla prospettazione avanzata – peraltro in
via meramente eventuale – dall’Adami.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per
sopravvenuta remissione di querela, con spese processuali a carico del
querelato.
Così deciso il 26/09/2014.

2.

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