Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3857 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3857 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EBODAGHE EMMANUEL N. IL 22/06/1985
avverso la sentenza n. 20448/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che il Tribunale di Torino – giudice per le indagini preliminari – applicava all’imputato
la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per i reati di cui agli artt. 73 D.p.r.
309/90 e 337 c.p.;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, deducendo
illogicità e contraddittorietà della motivazione;
-Rilevato che il motivo fatto valere è manifestamente infondato, poiché la pena risulta
applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei

delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P;
– richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte di seguito espresso: “in
caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso,
con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste,
con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.”
(Cass. 17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi si riscontrano nella specie e che, pertanto, il ricorso è
inammissibile;
– Rilevato che la declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9-10-2013.

presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e l’indicazione riguardo alla non ricorrenza

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