Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38563 del 04/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38563 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAIO GIANLUCA N. IL 30/01/1983
avverso la sentenza n. 1058/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
18/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 04/06/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha
confermato, quanto all’affermazione di responsabilità penale, la
sentenza emessa in data 12 gennaio 2012 dal GUP dello stesso
Tribunale, che aveva dichiarato – per quanto in questa sede rileva GIANLUCA MAIO colpevole di due ricettazioni, di tentata truffa e del
reato di cui all’art. 497 bis c.p., in continuazione (fatti accertati in
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, lamentando
l’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e della
sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato: la Corte
di appello ha già concesso le attenuanti generiche nella massima
estensione (cfr. f. 3 dell’impugnata sentenza), e la sospensione
condizionale della pena non è stata concessa in virtù del negativo
giudizio di prognosi sulle future condotte del MAIO, desunto – sulla base
di argomentazioni esaurienti, logiche, non contraddittorie, e pertanto
incensurabili in questa sede – dalla pluralità e gravità delle condotte
accertate e dalle loro modalità esecutive, nel complesso indicative di
professionalità nella commissione di reati.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo
di sanzione pecuniaria.
Verona il 21 aprile 2011); la Corte ha ridotto la pena.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2013
Il Con gliere estensore