Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3856 del 26/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3856 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Corredino Rita, nata a Genova il 14/06/1963

avverso la sentenza del 23/04/2013 della Corte di appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23 aprile 2013 la Corte d’Appello di Genova,
confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto Rita
Corredino responsabile del delitto di lesione volontaria, aggravata dall’uso di
arma impropria, ai danni di Enrico Caratti; ha quindi tenuto ferma la sua
condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte

Data Udienza: 26/09/2014

civile.
1.1. In fatto era accaduto che l’imputata, dopo aver bussato alla porta
dell’abitazione del Caratti, gli avesse spruzzato sul viso una sostanza irritante
contenuta in una bomboletta spray, causandogli eritemi irritativi al volto e
un’iperemia congiuntivale con cheratopatia puntata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del difensore,
affidandolo a due motivi.

pen., sostiene di non aver voluto causare una lesione alla persona offesa, avendo
confidato nel fatto che sulla confezione della bomboletta era scritto che il
prodotto non avrebbe causato lesioni, né temporanee, né permanenti.
2.2. Col secondo motivo contrasta il convincimento della Corte di merito che
il Caratti avesse subito una limitazione funzionale al senso della vista, risultando
da sue dichiarazioni che si era vestito da solo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
1.1. La linea difensiva che informa il primo motivo s’infrange nella costante
enunciazione giurisprudenziale secondo cui in tema di lesioni volontarie, ai fini
della configurabilità del dolo, non è necessario che la volontà dell’agente sia
diretta alla produzione di conseguenze lesive, ma è sufficiente, invece, il dolo
eventuale insito nell’intenzione di infliggere all’altrui persona una violenza fisica
(così Sez. 6, n. 3103 del 13/10/1989 – dep., Lavera, Rv. 183555; v. anche le più
recenti Sez. 1, n. 6773 del 07/06/1996, Poma, Rv. 205178; Sez. 5, n. 35075 del
21/04/2010 29/09/2010, B., Rv. 248394). È di tutta evidenza come l’ipotesi sia
riscontrabile in un caso, come quello di specie, in cui l’atto violento sia compiuto
con l’uso di una bomboletta contenente una sostanza irritante.
1.2. La limitazione funzionale del senso della vista, sia pur transitoria, a
carico della persona offesa è stata accertata in sede di merito non soltanto
attraverso l’esame della documentazione medica acquisita, ma anche alla
stregua delle nozioni di comune esperienza alle quali la Corte d’Appello ha fatto,
legittimamente, riferimento. In proposito è appena il caso di osservare che
l’assunto della ricorrente, secondo cui deporrebbe in senso contrario
l’affermazione del Caratti di essere stato in grado di vestirsi da sé, non soltanto
introduce una questione di fatto non consentita nel giudizio di cassazione, ma si
dimostra logicamente insostenibile a fronte del dato notorio – in quanto
anch’esso rientrante nella comune esperienza – secondo cui l’atto del vestirsi

2

2.1. Col primo motivo la ricorrente, invocando il disposto dell’art. 83 cod.

4

non è totalmente impedito dalla presenza di una menomazione funzionale della
vista.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di
cui all’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 26/09/2014.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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