Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38559 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38559 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

\– Z EYIEL/ G-A Z 1-t EnJ h

ZENELI EMANUEL ALIAS). N. IL 01/04/1986
avverso la sentenza n. 1677/2012 TRIBUNALE di UDINE, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 04/06/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Udine in
composizione monocratica ha applicato a ZENELI EMANUEL alias ZENELI
GAZMEND, a norma degli articoli 444 e seguenti c.p.p., la pena di anni
due di reclusione ed euro mille di multa in ordine ai reati che gli erano
stati ascritti.

motivazione in relazione all’esclusione delle cause di non punibilità di cui
all’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità
(non contenendo alcuna indicazione in ordine agli elementi in ipotesi non
considerati) e, comunque, manifestamente infondato, atteso che il
giudice, nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato
all’accordo intervenuto tra le parti, e, dall’altro, ha motivatamente
escluso, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art.
129 c.p.p., ritenendo la correttezza della proposta qualificazione
giuridica dei fatti contestati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle
prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di
imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla
speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede
di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue,
appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di
decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le
altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez.
un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha
proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
te….

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