Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38555 del 04/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38555 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARA LUIGI N. IL 07/04/1961
avverso la sentenza n. 1672/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 04/06/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha
confermato la sentenza emessa in data 17 gennaio 2012 dal Tribunale di
Crema in composizione monocratica, che aveva dichiarato LUIGI
FERRARA colpevole di tentata rapina aggravata, di rapina aggravata e di
violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di P.S., condannandolo alla pena ritenuta di

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente,
deducendo vizio di motivazione quanto alla ritenuta mancata prevalenza
delle concesse attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per evidente genericità, oltre che per
manifesta infondatezza: la Corte di appello ha infatti evidenziato che la
chiesta prevalenza delle attenuati generiche sulle aggravati concorrenti,
tra le quali figura anche la recidiva reiterata obbligatoria, sarebbe
contra legem, ostandosi il disposto dell’art. 69, comma 4, c.p.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo
di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2013
Il Consigliere estensore

Il Pres

nte

giustizia.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA