Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38554 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38554 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Papa Girolamo, nato a Napoli il 26.8.80
indagato artt. 444 e 445 c.p.

avverso la l’ordinanza del Tribunale, Sezione per il Riesame, di S. Maria C. V.

del 28.1.5

Sentita, in udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
Sentito il difensore
dell’indagato avv. Ignazio Maiorano, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Si procede nei confronti del
ricorrente per violazione degli artt. 444 e 445 c.p. per avere somministrato abusivamente dei
vaccini e commercializzato latte infetto e, per tale ragione, è stato disposto il sequestro
preventivo di una mandria composta da 365 capi di bufali.

Data Udienza: 21/05/2015

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, l’indagato ha proposto ricorso, tramite
difensore, deducendo:

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Nella propria doglianza il ricorrente tralascia di considerare che la misura cautelare reale
di cui egli si duole è stata disposta con riferimento a due tipi di reato: la vendita di prodotti
adulterati e la vaccinazione abusiva (x artt. 444 e 445 c.p.) e, come pacificamente noto in dottrina ed
in giurisprudenza (Sez. I, 20.5.66, Gioviazzo, Rv. 102696; Sez. I, 16.10.96, Grimandi, Rv. 207707;, Sez. IV, 19.12.14, Freda,
Rv. 262247), i reati contro la salute pubblica devono annoverarsi tra quelli di pericolo con il
risultato che, in particolar modo nella fase investigativa, la sussistenza del fumus di reità e del
periculum vanno soppesati con riferimento alle peculiarità del caso.
Nella specie, a fronte della medesima obiezione qui svolta dal ricorrente (sequestro di
tutta la mandria per soli 7 casi accertati di malattia) ed a dispetto di ciò che sostiene il ricorrente,
la risposta dei giudici vi è stata ed è anche del tutto logica.
L’elemento da prendere in considerazione, infatti, è che – come bene evidenziato nel
provvedimento impugnato – «la positività alla prova di fissazione del complemento per R851
(tecnica utilizzata per l’esame dei campioni ematici analizzati) è rilevante entro sei mesi
dall’avvenuta somministrazione del vaccino». Orbene, posto che la positività riscontrata (sia
pure solo in sette capi) è sicuro indice di un uso illecito del vaccino, ne discende che,
evidentemente, quantomeno sino allo spirare del termine di incubazione l’assenza di rilevazioni
positive sul resto della mandria non è aspetto di certezza per escludere il perdurare del
pericolo.
Di qui, all’evidenza, la legittimità del mantenimento in sequestro di tutta la mandria.
Del resto, il pericolo paventato è anch’esso bene illustrato nell’ordinanza impugnata
quando (grazie al parere scientifico formulato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno di
Teramo) si è sottolineato che «l’illegale inoculazione del vaccino antibrucellosi in assenza di
documentazione attestante le modalità e la quantità di somministrazione della sostanza e del
rispetto dei limiti di età del soggetto da vaccinare, anziché eliminarle, finisce per favorire
condizioni di contagio della brucella e di diffusione nell’ambiente del ceppo R851 con
conseguente pericolo per la salute pubblica».
Sul piano indiziario, quindi, il provvedimento cautelare risulta più che legittimamente
applicato visto che l’accertamento positivo anche solo per sette capi è indicativo
«dell’inoculazione illegale del vaccino R851 in quanto eseguito da personale non autorizzato in
soggetti in età adulta ed in epoca in cui il piano di vaccinazione era stato sospeso come da
verbale della Giunta Regionale della Campania».
Le ragioni di cautela che impongono, perciò, il mantenimento della misura anche sulla
restante mandria appaiono quasi per tabulas e, comunque, il Tribunale, evidenzia anche come
il vincolo pertinenziale tra i beni caduti in sequestro e le fattispecie criminose contestate sia
evidente anche perché neppure la difesa ha prodotto documentazione specifica da cui
desumere lo status dell’azienda come “indenne da brucellosi”.
L’assenza di specificazioni maggiori caratterizza, in effetti anche il presente ricorso che
si limita a denunciare il sequestro di 365 bufali, ritenuto “esorbitante” (a fronte dei soli 7 positivi agli
accertamenti), muovendo da un assioma indimostrato (secondo cui, visto che gli esami hanno evidenziato la

2

1) violazione di legge e vizio della motivazione
sul rilievo che, per giustificare
il perículm in mora occorre un rapporto pertinenziale tra i beni oggetto del sequestro ed il
reato ipotizzato. Nella specie, il provvedimento ha una motivazione apparente e si risolve in
clausole di stile. Si ricorda, a tal fine che i capi risultati positivi agli esami dei NAS sono stati
separati dal resto della mandria e che i loro prodotti sono destinati alla distruzione. Si
sottolinea, altresì, che fronte di accertamenti comprovanti la positività di sette capi, il
sequestro ha riguardato ben 365 bufali.

positività di quei soli capi non vi sarebbe alcuna ragione di mantenere in sequestro la mandria restante)

che

come

visto – anzi, è stato smentito dalla valida motivazione del Tribunale.

Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Così deciso il 21 maggio 2015
Il Presidente

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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