Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38550 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 38550 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TERLATI ALFONSO N. IL 13/07/1983
avverso l’ordinanza n. 3/2013 GIP TRIBUNALE di
CALTANISSETTA, del 16/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/~ le conclusioni del PG Dott.

O

Uditi difensor Avv.; /

Data Udienza: 20/02/2014

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 16.4.2013 il GIP del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza con la quale nell’interesse di TERLATI ALFONSO era stato
chiesto ex art.671 c.p.p. il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati
con le seguenti sentenze, tutte divenute irrevocabili:

– 1) sentenza del GUP del Tribunale di Gela del 15.3.2013 per il reato di cui art.9 I. 1423/56;

-a) tentata estorsione aggravata commessa il 18.9.2007;
– b) estorsione aggravata commessa il 4.10.2007;
-c) partecipazione ad associazione mafiosa dal settembre 2007 all’aprile 2010;

-3) sentenza del GUP del Tribunale di Caltanissetta del 19.7.2012 per estorsione aggravata
commessa nel dicembre 2007;

– 4) sentenza della Corte appello Caltanissetta del 14.4.2005 per i seguenti delitti:
– a) partecipazione ad associazione mafiosa dal 1991 al gennaio 2002;
– b) partecipazione ad associazione di cui art.75 legge stupefacenti fino al gennaio 2002.

Il giudice dell’esecuzione osservava che il reato di cui al punto 1) appariva non collegato in
alcun modo agli altri reati, e pertanto non era ravvisabile la continuazione con alcuno degli altri
reati sopra indicati.
Escludeva che il vincolo della continuazione potesse essere riconosciuto tra i reati di cui ai
punti 2) e 4), poiché analoga richiesta rivolta al giudice della cognizione era stata già respinta
(con sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta in data 24.5.2011, passata in giudicato).
Rilevava che nel giudizio ex art.444 c.p.p. di cui al punto 3) era stata riconosciuta la
continuazione tra la predetta estorsione (punto 3) e i reati associativi di cui al punto 4).
Riteneva che l’estorsione di cui al punto 3) non potesse essere riconosciuta in continuazione
anche con i reati di cui al punto 2), sia perché l’istante non ne avrebbe potuto trarre alcun
vantaggio in termini di pena (essendo stata già calcolata come aumento di pena per la
continuazione ritenuta con i reati di cui al punto 4), sia perché, essendo stata esclusa la
continuazione tra i reati di cui al punto 4) e quelli di cui al punto 2), non era configurabile la
continuazione tra un reato (punto 3) connesso in continuazione con quelli (punto 4) per i quali
era stata già esclusa la continuazione dal giudice della cognizione.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione.

1

– 2) sentenza del Tribunale di Gela del 13.4.2010 per i seguenti delitti:

La Corte d’appello di Caltanissetta, giudicando i reati di cui al punto 2), aveva escluso la
continuazione con i reati associativi di cui al punto 4).
Dopo, però, il riconoscimento della continuazione tra l’estorsione di cui al punto 3) e i reati
associativi di cui al punto 4), era mutata la situazione presa in esame dal giudice della
cognizione, e il nuovo reato continuato (punti 3 e 4) poteva essere oggetto di un diverso
esame e posto in continuazione con i fatti di cui al punto 2.
Essendo evidente la continuazione tra la tentata estorsione commessa nel dicembre 2007 e le
due estorsioni (una tentata e l’altra consumata) commesse nel settembre-ottobre 2007,

detto vincolo era stato originariamente escluso.
In ogni caso, il giudice dell’esecuzione non avrebbe dovuto negare la continuazione tra le
suddette fattispecie estorsive, commesse con le stesse modalità, a breve distanza di tempo e
nell’ambito della partecipazione alla medesima associazione di stampo mafioso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’art.671 c.p.p. stabilisce che nel caso di più sentenze pronunciate in procedimenti distinti
contro la stessa persona può essere chiesta al giudice dell’esecuzione l’applicazione della
disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata
esclusa dal giudice della cognizione.
È pacifico che la Corte d’appello di Caltanissetta, giudicando in sede di cognizione i reati di cui
al punto 2 (partecipazione ad associazione mafiosa dal settembre 2007 all’aprile 2010, tentata
estorsione in data 18.9.2007 ed estorsione in data 4.10.2007), ha escluso che i predetti reati
potessero essere uniti dal vincolo della continuazione con i reati associativi già giudicati dalla
Corte d’appello di Caltanissetta con sentenza del 14.4.2005 (punto 4).
È altresì pacifico che il GUP del Tribunale di Caltanissetta, pronunciando sentenza ex art.444
c.p.p. per il delitto di estorsione (punto 3), ha ritenuto che sussistesse la continuazione tra il
predetto reato e i reati associativi di cui al punto 4, apportando quindi un aumento di pena a
titolo di continuazione a quella inflitta per i reati associativi di cui al punto 4.

doveva essere riconosciuto anche il vincolo della continuazione tra reati associativi tra i quali

Il ricorrente ritiene che, dopo il suddetto giudizio del GUP del Tribunale di Caltanissetta,
potrebbe riconoscersi la continuazione anche tra l’estorsione di cui al punto 3 e le estorsioni di
cui al punto 2, e quindi, in definitiva, anche tra i reati di cui al punto 2 (già riuniti tra loro dal
vincolo della continuazione) e i reati di cui al punto 4 (già riuniti tra loro dal vincolo della
continuazione).
La tesi del ricorrente non può essere accolta, poiché si violerebbe il disposto dell’art.671 c.p.p.,
secondo il quale il giudice dell’esecuzione non può riconoscere la continuazione tra reati per i
quali detto vincolo è stato escluso dal giudice della cognizione.

/v…,

La giurisprudenza di questa Corte ha messo in evidenza che l’identità del disegno criminoso
che si affermi in relazione a una serie di reati, comporta che ciascun elemento della serie,
2

partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica
rispetto a tutti gli altri residui elementi (reati) della serie. Ne consegue che la relazione si
connota, proprio in virtù della identità della genesi programmatica, per la ulteriore proprietà
transitiva: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua
volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in
quanto tutti e tre i reati – in ipotesi – costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno
criminoso.
Nel caso in esame, quindi, se si riconoscesse la continuazione tra l’estorsione di cui al punto 3

continuazione tra queste ultime estorsioni e i reati associativi di cui al punto 4, contraddicendo
il giudizio sul punto espresso in sede di cognizione dalla Corte d’appello di Caltanissetta, con
inammissibile violazione del riportato disposto dell’art.671 c.p.p..
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 20 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

e le estorsioni di cui al punto 2, si dovrebbe riconoscere necessariamente anche la

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