Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38549 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38549 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VINDIGNI GIOVANNI N. IL 13/06/1961
avverso la sentenza n. 2836/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 04/06/2013

Motivi della decisione
Vindigni Giovanni ricorre avverso la sentenza, in data 29 maggio
2012, della Corte d’appello di Palermo, con cui è stato condannato per il
reato di truffa, e chiedendone l’annullamento, si duole del mancato
rinvio per legittimo impedimento e della valutazione operata dai giudici
di merito per ritenere sussistenti gli elementi del reato contestato.
Osserva il collegio che il ricorso è manifestamente infondato: pèer
quanto riguarda il dedotto mancato accoglimento del legittimo
rinviata al 29 maggio 2012; quindi la doglianza è insusistente<, nel merito nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello, sia per quanto la sussistenza dell'elemento psicologico che per gli artifici e raggiri. Peraltro, ritiene il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta - ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento - una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici, come è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen.". ( Cass. pen., sez 6, 25.1.94, Paolicelli, 197748). Il ricorso è inoltre privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d'appello, che non risultano viziate da illogicità; Questa corte ha stabilito che "La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. - compreso quello della specificità dei motivi- rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità". (Cass. pen., sez l, 22.4.97, Pace, 207648); Va dichiarata, pertanto l'inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al impedimento, risulta dagli atti che l'udienza del 17 aprile 2012 è stata pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro Roma, 4 giugno 2013 1000 in favore della Cassa delle ammende.

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