Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38549 del 04/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38549 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VINDIGNI GIOVANNI N. IL 13/06/1961
avverso la sentenza n. 2836/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 04/06/2013
Motivi della decisione
Vindigni Giovanni ricorre avverso la sentenza, in data 29 maggio
2012, della Corte d’appello di Palermo, con cui è stato condannato per il
reato di truffa, e chiedendone l’annullamento, si duole del mancato
rinvio per legittimo impedimento e della valutazione operata dai giudici
di merito per ritenere sussistenti gli elementi del reato contestato.
Osserva il collegio che il ricorso è manifestamente infondato: pèer
quanto riguarda il dedotto mancato accoglimento del legittimo
rinviata al 29 maggio 2012; quindi la doglianza è insusistente<, nel
merito nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel
ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello, sia per
quanto la sussistenza dell'elemento psicologico che per gli artifici e
raggiri.
Peraltro, ritiene il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta - ferma restando
la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado
del procedimento - una questione che aveva formato oggetto di uno dei
motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera
esaustiva, senza errori logico - giuridici, come è avvenuto nel caso di
specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette
questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere
dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen.". ( Cass. pen., sez 6, 25.1.94, Paolicelli, 197748).
Il ricorso è inoltre privo della specificità, prescritta dall'art.
581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
motivazioni svolte dal giudice d'appello, che non risultano viziate da
illogicità;
Questa corte ha stabilito che "La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen.
- compreso quello della specificità dei motivi- rende l'atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità". (Cass.
pen., sez l, 22.4.97, Pace, 207648);
Va dichiarata, pertanto l'inammissibilità del ricorso cui consegue,
per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al impedimento, risulta dagli atti che l'udienza del 17 aprile 2012 è stata pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000; PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro
Roma, 4 giugno 2013 1000 in favore della Cassa delle ammende.