Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38547 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38547 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESSINA STEFANO N. IL 03/07/1961
avverso la sentenza n. 902/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
17/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 04/06/2013

4

Considerato che:
Messina Stefano ricorre avverso la sentenza, in data 17 aprile
2012, della Corte d’appello di Palermo, con cui è stata confermata la
condanna per il reato di ricettazione„ e, chiedendone l’annullamento,
osserva che, è carente la motivazione in relazione alla ritenuta
sussistenza di elementi in base ai quali è stata affermata la sua
responsabilità e in ordine alla mancata concessione delle circostanzi
attenuanti generiche;
lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da
illogicità, vista l’accertata correttezza dei fatti contestati e
l’insussistenza degli elementi per applicare le attenuanti generiche , in
base alla recidiva contestata;
questa corte ha stabilito che “La

mancanza

nell’atto

di

impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen.
– compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass.
pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648).
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come
nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina,
214794);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000;

il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581,

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.

Roma, 4 guano 2013

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