Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38545 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38545 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Crotone
nei confronti di
Caparra Salvatore, nato 1’11 aprile 1959
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone del 15 ottobre 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.

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Data Udienza: 27/05/2015

,

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Crotone ha assolto l’imputato – con la formula «perchè il
fatto non sussiste» – dal reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del
d.lgs. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, a lui
contestato perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva
omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti relative ad alcune mensilità del 2008 per un ammontare

Premette il Tribunale che, in materia, è intervenuta la legge 28 aprile 2014, n.
67, che ha conferito delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria, nel
senso, tra l’altro, di trasformare in illecito amministrativo il reato di cui alla legge n.
638 del 1983, art. 2, purché l’omesso versamento non ecceda la somma di euro
10.000,00 annui, come nel caso di specie. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che,
pur non determinandosi una formale depenalizzazione dell’illecito penale, la norma
non sia priva di effetti, sul rilievo che – come affermato dalla Corte Costituzionale,
con la sentenza n. 224 del 1990 – la legge delega non è legge meramente formale,
per cui il Giudice penale non può non tenerne conto sotto il profilo dell’offensività della
condotta. Né sarebbe ostativo a tale interpretazione l’eventuale mancato esercizio
della delega entro il termine previsto, vertendosi in tal caso – secondo il Tribunale in un’ipotesi analoga a quella dei decreti-legge non convertiti.
2. – Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Crotone, denunciando
la violazione ed erronea applicazione della legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 2, comma
2, lett. c). Secondo il ricorrente, il Tribunale ha ritenuto erroneamente che, nelle more
dell’emanazione del decreto attuativo, la legge delega abbia effetti immediatamente
precettivi in ordine alla fattispecie contestata. E, in ogni caso, un attento esame della
richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 1990 precluderebbe le
conclusioni cui è pervenuto lo stesso Tribunale. Con la sentenza in questione infatti si
riconosceva la legittimazione attiva di una Regione ad impugnare direttamente la
legge delega che incideva in modo attuale sull’autonomia normativa dell’Ente
territoriale. Nel caso di specie, invece, l’incidenza sarebbe meramente eventuale. Del
resto – conclude il ricorrente – la Corte di Cassazione, con recenti arresti, ha escluso
che la legge di delegazione abbia apportato modifiche al reato in questione, con la
conseguente

persistente vigenza

nell’ordinamento penale della

incriminatrice.
CONSIDERATO IN DIRITTO

fattispecie

complessivo di euro 4359,27

3. — Il ricorso è fondato.
Come già osservato da questa Corte (ex multis, sez. fer., 31 luglio 2014, n.
38080), l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro
sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti costituisce reato anche a seguito della
depenalizzazione, per omessi versamenti fino a diecimila euro annui, prospettata
dall’art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 67 del 2014, costituendo quest’ultima
mera norma di delegazione, non ancora attuata con decreto legislativo e rispetto alla

facoltà.
Allo stato è, quindi, pienamente vigente, senza alcuna soglia di punibilità, l’art.
2 del d.lgs. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del
1983, che sanziona penalmente l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali. Né, attraverso il richiamo del principio della offensività, può essere
“superata” la natura ed efficacia della legge delega. Del resto la Corte Costituzionale,
con la sentenza n. 139 del 2014, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità
costituzionale della disposizione incriminatrice, per contrasto con l’art. 3 Cost., ha
ribadito che «il mancato adempimento dell’obbligo di versamento dei contributi
previdenziali determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui
tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi
fondamentali e nella parte I della Costituzione» e che la mancata previsione «della
soglia di non punibilità della disciplina dell’omesso versamento delle ritenute
previdenziali» non è irragionevole e neppure arbitraria.
Del tutto in conferente risulta, infine, il richiamo alla sentenza della Corte
costituzionale n. 224 del 1990, perché la stessa si è limitata a riconoscere la
legittimazione attiva di una Regione ad Impugnare direttamente una legge di
delegazione, sul rilievo che la stessa incide in modo attuale sull’autonomia normativa
dell’Ente territoriale, ma non ha mai affermato che la legge di delegazione possa avere
applicazione diretta in mancanza di un decreto legislativo di attuazione.
4. — La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio (ai sensi dell’art.
569, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso per saltum), alla Corte di Appello
di Catanzaro, che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015.

cui attuazione non sussiste in capo al Governo alcun obbligo giuridico, ma solo una

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