Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38544 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38544 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAZZANO GIOACCHINO N. IL 06/11/1982
avverso la sentenza n. 2694/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 04/06/2013

Considerato che:
Lazzano Gioacchino ricorre avverso la sentenza, in data 3 luglio
2012, della Corte d’appello di Palermo, con cui è stata confermata la
condanna per il reato di cui all’ art. 648 c.p., e, chiedendone
l’annullamento, osserva che, è carente la motivazione in ordine
all’affermazione della sua responsabilità.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
illogicità manifeste;
Questa corte ha stabilito che “La

mancanza

nell’atto

di

impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen.
– compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass.
pen., sez l, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 4 giug • 2013

motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da

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