Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38543 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38543 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATERNO’ CASTELLO THORBJORN N. IL 26/11/1976
avverso la sentenza n. 671/2002 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 04/06/2013

Motivi della decisione
Paternò Castello Thorbjorn ricorre avverso la sentenza, in data 16
febbraio 2012, della Corte d’appello di Catania, con cui è stato
condannato per il reato di tentata estorsione, e chiedendone
l’annullamento, si duole della valutazione operata dai giudici di merito
per ritenere sussistenti gli elementi del reato contestato, e comu8nque
per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per i
criteri di dosimetria della pena adottati.
nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel
ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello, risolte dalla
corte con motivazione esente da censure logico giuridiche, in particolare
per quanto riguarda il riferimento alle dichiarazioni della persona
offesa.
Peraltro, ritiene il collegio che nel ricorso

per cassazione

contro la sentenza di appello non può essere riproposta – ferma restando
la sua deducibilità o rilevabilità “ex officio” in ogni stato e grado
del procedimento – una questione che aveva formato oggetto di uno dei
motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera
esaustiva, senza errori logico – giuridici, come è avvenuto nel caso di
specie (v. pagg. 4 , 5 e 6 della sentenza d’appello). Ne deriva, in
ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per
cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile
a norma dell’art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen.”. (
Cass. pen., sez 6, 25.1.94, Paolicelli, 197748).
Il ricorso è inoltre privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da

Osserva il collegio che il ricorso è manifestamente infondato:

illogicità;
Questa corte ha stabilito che “La

mancanza

nell’atto

di

impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen.
– compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass.
pen., sez l, 22.4.97, Pace, 207648);
Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna delta ricorrente al

I

pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna

ricorrente al pagamento

delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro
1000 in favore della Cassa delle ammende.
gno 2013

Roma, 4

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