Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38542 del 04/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38542 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAMBITO SALVATORE N. IL 06/07/1981
avverso la sentenza n. 1464/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 04/06/2013

Considerato:
Sambito Salvatore ricorre avverso la sentenza, in data 17 luglio
2012, della Corte d’appello di Palermo, con cui è stato condannato per il
reato di ricettazione, e chiedendone l’annullamento, si duole della
valutazione operata dai giudici di merito per ritenere sussistenti gli
elementi del reato contestato.
Osserva il collegio che il ricorso è manifestamente infondato:
nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel
l’inutilizzabilità delle testimonianze degli agenti operanti. A
prescindere dalla genericità d ella contestazione vi è il dato
incontestabile e incontestato del possesso del telefonino di provenienza
delittuosa da parte del ricorrente.
Peraltro, ritiene il collegio che nel ricorso

per cassazione

contro la sentenza di appello non può essere riproposta – ferma restando
la sua deducibilità o rilevabilità “ex officio” in ogni stato e grado
del procedimento – una questione che aveva formato oggetto di uno dei
motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera
esaustiva, senza errori logico – giuridici, come è avvenuto nel caso di
specie (v. pagg. 4 , 5 e 6 della sentenza d’appello). Ne deriva, in
ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per
cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile
a norma dell’art. 606, terzo coma, ultima parte, cod. proc. pen.”. (
Cass. pen., sez 6, 25.1.94, Paolicelli, 197748).
Il ricorso è inoltre privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da
illogicità;
Questa corte ha stabilito che “La

mancanza

nell’atto

di

impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen.
– compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass.
pen., sez l, 22.4.97, Pace, 207648);
Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna de1l:2- ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della

ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello, quale

Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000
PQM

,A

dichiara inammissibile il ricorso e condanna 2.4ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro
1000 in favore della Cassa delle ammende.
2013

Il Consi

re estensore

Giovanni

tallevi

Presidente
bero Carmenini

Roma, 4 g

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA