Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38541 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38541 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sparacio Filomena, nata a Carini il 22.7.50
imputata
a), b), c), d), e) artt. 44/b, 64, 71, 65, 72, 93 e 95 D.P.R. 380/01
f) art. 349 c.p.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo dell’11.12.14
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Sante Spinaci, che ha chiesto una declaratoria
di inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – La ricorrente è stata condannata,
in primo grado per avere commesso più violazioni edilizie consistite nella realizzazione, senza il
prescritto permesso, di un manufatto a due elevazioni in cemento armato, comprensivo di
seminterrato, anche in violazione della normativa sul cemento armato e di quella antisismica.
Inoltre, la ricorrente è stata giudicata responsabile altresì di violazione dei sigilli apposti
dall’a.g..
Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello ha confermato la decisione del Tribunale.

Data Udienza: 21/05/2015

La ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Motivi della decisione – Il ricorso è inammissibile perché generico ed in fatto.
Che i lavori svolti dall’imputata a seguito dell’infrazione dei sigilli siano consistiti in
semplici opere di conservazione e manutenzione dell’immobile è circostanza meramente
dedotta in una sede, quella di legittimità, ove più che mai è doverosa la specificità dei motivi di
doglianza perché «l’accesso agli atti del processo, non è indiscriminato, dovendo essere
veicolato in modo “specifico” dall’atto di impugnazione (sez. VI, 15.3.06, Casula, Rv. 233711; Sez. VI, 14.6.06,
Policella, Rv. 234914), e, soprattutto, le censure devono «rispettare modalità che non mutino la
natura del giudizio di Cassazione (sez. VI, 20.3.06, Vecchio,Rv. 233621; Sez. II, 5.5.06, Capri, Rv. 233775; Sez. V,
22.3.06,Cugliari, Rv. 2337780; Sez. V, 22.3.06, Blandino, Rv. 234095; Sez. V, 3.4.06, Leotta, Rv. 233381; Sez. II, 14.6.06, Brescia,
Rv. 234930).

La doglianza, quindi, è decisamente generica e, per tale ragione, inammissibile.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi a proposito della dedotta prescrizione visto che
l’argomento è manifestamente infondato.
Ed infatti, le contravvenzioni sono del 7.9.09 ma, al termine ordinario del 7.9.14,
devono essere aggiunti un totale di anni 1, mesi 2 e giorni 31 di sospensioni verificatesi, per
istanza del difensore, dal 10.1.12 al 27.3.12 e, per adesione del difensore all’astensione della
categoria dalle udienze, dal 15.1.14 al 29.1.15.
Ne consegue che i reati qui in considerazione si estingueranno solo 1’8.12.15.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
la ricorrente
al pagamento delle spese
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €

Così deciso il 21 maggio 2015
Il Presidente

2. Motivi del ricorso – Avverso detta pronuncia, Filomena Sparacio ha proposto ricorso,
tramite difensore deducendo violazione di legge perché la Corte avrebbe dovuto assolvere
l’imputata dall’accusa di cui all’art. 349 c.p. dal momento che i lavori da ella svolti si erano
sostanziati in semplici opere di conservazione e manutenzione dell’immobile. La violazione del
sequestro, infatti, per costituire reato, avrebbe dovuto consistere in una sottrazione o
alterazione dello stato delle cose;
La ricorrente, rileva, altresì che i reati contravvenzionali sono estinti per prescrizione in
quanto, il dies a quo, nel giudizio di primo grado, all’udienza del 26.6.12, è stato corretto nella
data del 7.9.09 sì che all’epoca di emissione della sentenza d’appello, il termine di cinque anni
era già decorso.

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