Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38541 del 04/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38541 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI IORIO DAVIDE N. IL 20/02/1972
avverso la sentenza n. 2785/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 12/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 04/06/2013
4.
Considerato che:
Di brio Davide ricorre avverso la sentenza, in data 12 dicembre
2011, della Corte d’appello di L’Aquila, con cui è stata confermata la
condanna per il reato di tentata estorsione, e, chiedendone
l’annullamento, osserva che, è carente la motivazione in relazione alla
ritenuta sussistenza di elementi in base ai quali è stata affermata la
sua responsabilità;
il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da
illogicità, vista l’accertata correttezza dei fatti contestati e
l’analisi critica delle dichiarazioni della p.o. esenti da censure logico
– giuridiche;
questa corte ha stabilito che “La
mancanza
nell’atto
di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen.
– compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass.
pen., sez l, 22.4.97, Pace, 207648).
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come
nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina,
214794);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000.
lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle amen
Il Consi
Giovann
2013
re estensore
otallevi
Roma, 4 g .