Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3854 del 26/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3854 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Zanlorenzi Monica, nata a Venezia il 26/06/2014

avverso la sentenza del 04/03/2013 del Tribunale di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
remissione di querela.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 4 marzo 2013 il Tribunale di Venezia, confermando
la decisione assunta dal giudice di pace di Mestre, ha riconosciuto – per quanto
qui d’interesse – la responsabilità penale di Monica Zanlorenzi per il delitto di
ingiuria ai danni di Enzo Barbisan e Ornella De Michiel; ha quindi tenuto ferma la
sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore delle parti

Data Udienza: 26/09/2014

civili.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del difensore,
affidandolo a un solo motivo articolato in due censure. Con esse invoca
l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 599 cod. pen., sotto il duplice profilo
della ritorsione e della provocazione.

3. Nell’imminenza dell’udienza odierna sono pervenuti a questa Corte i

il Commissariato di Jesolo, il 3 luglio 2014, e presso la stazione dei Carabinieri di
Mogliano Veneto, il giorno 11 luglio 2014.
3.1. Gli atti così acquisiti danno contezza dell’intervenuta remissione di
querela da parte di entrambe le persone offese, Enzo Barbisan e Ornella De
Michiel, nonché dell’accettazione di essa da parte della querelata Monica
Zanlorenzi. Il verbale, per vero, attesta analoga manifestazione di volontà da
parte di Rudi Franzin, il quale, tuttavia, risulta estraneo all’odierno giudizio di
legittimità in quanto non ricorrente.
3.2. Poiché il reato per cui si procede (ingiuria) non è perseguibile d’ufficio,
l’intervenuta remissione di querela spiega pienamente gli effetti estintivi che le
sono propri. La sentenza gravata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio
per la ragione anzidetta, non sussistendo altri motivi di proscioglimento che
possano prevalere su di essa ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen..
3.3. Le spese del procedimento sono da porre a carico della querelata, in
mancanza di deroga pattizia (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
remissione di querela, con spese processuali a carico della querelata.
Così deciso il 26/09/2014.

verbali di remissione di querela e di accettazione, rispettivamente redatti presso

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