Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3854 del 10/10/2017

Penale Sent. Sez. 4 Num. 3854 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A.
B.B.

avverso la sentenza del 11/12/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO
che ha concluso per

Il P.G. Dr. Romano Giulio conclude per l’inammissibilità.
Udito il difensore
L’Avv.to Lazzari Giuliano si riporta ai motivi sottolineando l’avvenuta prescrizione
dell’art. 590c.p.

Data Udienza: 10/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1.LaCorte di appello di L’Aquila 1’11 dicembre 2015 ha integralmente
confermato la sentenza emessa all’esito del dibattimento il 21 gennaio 2014 dal
Tribunale di L’Aquila, appellata dagli imputati, con la quale A.A. e
B.B. sono stati condannati, il primo in qualità di datore di
lavoro e legale rappresentante della ditta “XX” s.r.I., ed il secondo di preposto
della stessa ditta, per avere per colpa, consistita anche nella violazione di
disciplina antinfortunistica, cagionato lesioni ad YY e a WW,

lavori di copertura provvisoria di una volta, posta a quattro metri dal piano
sottostante, fatti contestati come commessi il 13 giugno 2009.

2.Ricorrono tempestivamente per la cassazione della sentenza entrambi gli
imputati, con un unico ricorso, denunziando promiscuamente erronea
applicazione della legge penale sostanziale e contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione.
Ad avviso dei ricorrenti, infatti, la Corte di appello di L’Aquila, oltre ad avere
richiamato (pp. 9-10 della motivazione) giurisprudenza di legittimità che si stima
inconferente, ha escluso, ma illegittimamente ed erroneamente, la sussistenza di
un’interruzione del nesso causale in relazione alla – segnalata – abnormità ed
imprevedibilità della condotta dei lavoratori infortunati, senza, tuttavia, fornire al
riguardo adeguata motivazione.
La Corte territoriale ha valorizzato l’avere gli imputati, che pure avevano
impartito agli operai direttive sul modo di condurre in sicurezza il lavoro di
apposizione di teloni di copertura sulla volta, comunque consentito, di fatto,
anche di salire pericolosamente sulla volta medesima (p. 8 della motivazione)
ma tale ragionamento, secondo i ricorrenti, sarebbe illogico e contraddittorio,
presupponendo, appunto, che gli imputati avessero in effetti impartito precise
direttive di sicurezza.
Né sarebbe dirimente l’ulteriore circostanza, sottolineata dai Giudici di
merito (pp. 9-10 della motivazione), che le vittime fossero impegnate in
operazioni rientranti nelle loro attribuzioni, poiché anche in tale caso potrebbe
profilarsi una condotta abnorme ed imprevedibile.
Risulta, in definitiva, ad avviso dei ricorrenti, violato l’art. 41 cod. pen., che
disciplina il nesso causale.
Con esclusivo riferimento alla posizione dell’ing. A.A., si
evidenzia che quel giorno, «dopo aver dimostratamente impartito le specifiche
disposizioni in materia di sicurezza e sulla modalità operative» da seguirsi (p. 3

2

lavoratori dipendenti della “XX” s.r.I., precipitati a terra mente effettuavano

del ricorso), lo stesso si era legittimamente allontanato per seguire anche altri
cantieri.
Si domanda, in conclusione, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è vistosamente inammissibile, reiterando, in maniera aspecifica,
assai generica e meramente assertiva, ed anche con richiami ad elementi di puro
fatto, aspetti tutti già adeguatamente affrontati e risolti nella sentenza di

mancanza di vigilanza da parte degli imputati, entrambi in posizione di garanzia,
omissione stimata causalmente collegata agli infortuni occorsi, esclusa
l’abnormità o l’esorbitanza delle condotte delle vittime (v. pp. 8-9-10 della
motivazione della sentenza impugnata).

2. Discende la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di C 2.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2017.

Il Consigliere estensore
Daniele Cenci

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

appello, nella quale si evidenzia, in maniera congrua, quantomeno un’assoluta

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