Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3854 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3854 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPARRUCCI STEFANO N. IL 16/11/1965
avverso la sentenza n. 54/2013 TRIBUNALE di RAVENNA, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 09/10/2013

dZI
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Ravenna – giudice monocratico – applicava all’imputato la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per plurimi reati di cui all’art. 73 D.p.r. 309/90;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, deducendo
carenza di motivazione riguardo alle condizioni per il proscioglimento ex art. 129
cod.proc.pen;
-Rilevato che il motivo fatto valere è manifestamente infondato, alla luce del consolidato
orientamento di questa Corte di seguito espresso: “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art.

sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con
una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere
la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. 17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi si riscontrano nella specie, avendo il giudice affermato
doversi escludere l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p., anche mediante riferimenti specifici;
-Rilevato che la declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9-10-2013.

444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la

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