Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38539 del 21/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 38539 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Memoli Salvatore, nato a Salerno l’8.9.54
imputato art. 10 bis d.lgs 74/00

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 16.6.14
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Sante Spinaci , che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
Sentito il difensore dell’imputato avv.ti Carmine Giovine e Clara Labano, che hanno
insistito per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, la
Corte d’appello ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per avere, nella sua qualità di
legale rappresentante della Salerno Solidale S.p.a., omesso di versare nel termine previsto per
la dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (cd. mod. 770) ritenute alla fonte relative ad

Data Udienza: 21/05/2015

emolumenti erogati nell’anno 2006 e risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti
d’imposta, per un importo pari ad € 139.736.

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso, tramite
difensore, deducendo:

2) vizio di motivazione per mancata valutazione di una prova:sebbene la difesa
avesse allegato la “illiquidità”, i giudici non hanno motivato in ordine alla incongruità di tale
prova ignorando l’obiezione difensiva (alla sentenza di primo grado) secondo cui non tutti i crediti
costituenti “attivo circolante” rappresentano “disponibilità liquide”. Si fa, infatti, notare che,
una cosa è la condizione economica dell’impresa ed altra è la condizione finanziaria: mentre,
dai valori dell’attivo circolante, si evince la funzionalità economica della società (es. i crediti che
essa vanta e che attestano la potenziale vitalità)
la liquidità disponibile (o di cassa), invece (vale a dire
l’incasso) indica il grado di effettiva operatività finanziaria.
Siccome non sempre i crediti sono di facile ed immediato realizzo, se, nella specie, si
fosse tenuto conto di tale dato (in particolare, dei ritardi da parte del Comune nel pagamento dei debiti che
esso aveva con l’impresa), si sarebbe potuti pervenire a conclusioni differenti;
3)

vizio di motivazione in relazione alla mancanza di risposta alle deduzioni

difensive.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.
Con atto depositato il 27.4.15, il ricorrente ha prodotto una memoria nella quale
ribadisce che la crisi di liquidità della sua società è dipesa dalla insolvenza del suo unico
committente (il Comune di Salerno) ed allega, a riprova, documentazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Motivi della decisione –

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

3.1. E’ per tabulas che il Memoli, nella sua qualità di legale rappresentante della
società “Salerno Solidale S.p.a.” – pur avendo dichiarato, con l’apposito modello 770/07
relativo all’anno 2006, di avere operato ritenute alla fonte sugli emolumenti erogati per l’anno
2006 e risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti di imposta – non ha provveduto al
versamento degli importi nel termine di legge previsto per la presentazione del modello
(31.10.07). Il pagamento, infatti, risulta avvenuto tardivamente in data 22.12.09 (e comunque in
maniera parziale mancando le maggiorazioni per interessi).

Tutto ciò è evincibile dalle pronunzie di merito, qui esaminate (tra le quali deve includersi
legittimamente anche quella del Tribunale che, essendo stata confermata in appello, si “salda” con essa – S.U. 4.2.92,
Musumeci, Rv. 191229; Sez. I, 20.6.97, Zuccaro, Rv. 208257 Sez. I, 26.6.00, Sangiorgi, Rv. 216906)

e non viene neppure

contestato dall’imputato che, infatti, si difende invocando, a propria discolpa, di avere agito in
una situazione “necessitata” a lui non ascrivibile perché riferibile al fatto che unico socio ed
unico committente della società era il Comune di Salerno.
L’argomento – speso anche in appello e ribadito con la memoria successiva alla
presentazione del ricorso – non può tuttavia essere accolto.
Come bene ricordato da questa S.C. (sez. m, 9.10.13, Maffei, n. 5905, non massimato), l’esimente
invocata (che non trova definizione specifica nell’articolo 45 c.p. che si limita a indicare l’effetto di causazione della
tradizionalmente
condotta – “commesso il fatto per” – da attribuirsi o al caso fortuito o alla forza maggiore) è
identificata come la vis major cui resisti non potest, e consiste in quell’evento, proveniente
dalla natura o da fatto umano, che costituisce una forza maggiore rispetto a quella che può

2

1) erronea applicazione della legge penale avuto riguardo all’art. 45 c.p.. Più
precisamente, il ricorrente deduce assenza dell’elemento soggettivo in quanto l’imputato
avrebbe agito in presenza di una causa di forza maggiore per crisi di liquidità dell’azienda;

1492).

E’ proprio alla luce dei brevi richiami giurisprudenziali appena effettuati che appare
evidente come il caso di specie non sia riconducibile, come auspicato dal ricorrente, nell’alveo
della “forza maggiore”.
E ciò è possibile affermare proprio alla luce delle produzioni difensive volte a porre in
evidenza la (apparente) “dipendenza” della società dell’imputato dal Comune di Salerno (unico
3.2.

socio e committente).

Premesso che la esistenza di una situazione di “sofferenza” non costituisce in sé causa
di giustificazione, è altresì incontestato che, come evidenziato già in primo grado (f. 4), la
società non si trovava in una condizione di illiquidità completa «ma sono state operate delle
scelte soggettive da parte dell’organo amministrativo che ha coscientemente privilegiato il
pagamento si alcuni debiti rispetto ad altri, in primis, quelli erariali».
D’altro canto, è anche stato correttamente sottolineato dai giudici che, quello qui
contestato, è un reato proprio, istantaneo ed a forma vincolata che si consuma allo scadere del
termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta.
Le ritenute certificate rappresentano somme dovute dai soggetti che percepiscono i compensi e
che, per maggiore economicità, sono, per volontà legislativa, trattenute e poi versate dal
soggetto che eroga le retribuzioni il quale, in tal modo, opera come sostituto dell’Erario
introitando le somme spettanti a quest’ultimo ma cui deve, comunque, consegnarle, nel
termine di legge.
Il sostituto di imposta che non vi ottemperi, perciò, può esser scriminato nella misura
in cui si dimostri la sua impossibilità assoluta a farlo per ragioni a lui non ascrivibili.
Ebbene, nello specifico, come già evidenziato, non solo, tale impossibilità non era
assoluta ma relativa (essendo stati, nel frattempo, onorati debiti diversi da quello erariale) ma, per di
più, si deve riscontrare (anche grazie alla documentazione fornita dall’imputato con la memoria) una sorta di
“responsabilità” dell’imputato ravvisabile nella sua mancata (e sollecita) attivazione.
Quest’ultimo, infatti, nella sua veste di amministratore, proprio perché consapevole
della situazione di sofferenza nella quale versava la società, avrebbe dovuto puntare ad una
sollecita ricapitalizzazione. Invece, come risulta dal verbale di cui all’ali. 3 della memoria
difensiva, essa è avvenuta solo in data 30.6.08 e, quel che più conta, la stessa delibera
dell’unico socio (v. all. 2) è già di per sé successiva alla scadenza del termine (31.7.07) per
adempiere con l’Erario.
Fermo restando, cioè, che non si discute la crisi di liquidità evocata dall’imputato,
proprio nella delibera del Consiglio Comunale del 28.12.07 si legge già alla data di
approvazione del bilancio periodico chiuso il 30.6.07, si dava atto delle «gravi difficoltà
finanziarie ed economiche» della società amministrata dall’imputato tanto è vero che il
Consiglio di amministrazione aveva deliberato di convocare l’assemblea straordinaria dei soci
«per l’abbattimento del capitale sociale e contemporanea ricostituzione del medesimo».
Tuttavia, a dispetto della stessa norma del codice civile ivi citata ( art. 2447 c.c.) che prevede che
«gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea», la situazione non è stata
affatto affrontata con sollecitudine dal Memoli se è vero, come risulta in atti, che tale

3

essere esercitata dall’agente. In tal modo, l’evento viene rescisso in modo assoluto dalla
condotta dell’agente stesso ( da ult., Cass. sez. I, 5 aprile 2013 n. 18402).
Il precedente appena citato – proprio con riguardo ad una richiesta della esimente per difficoltà
economiche dell’impresa dell’imputato, anche in quel caso negata – evidenzia, peraltro, che «per poter
ravvisare la causa di giustificazione della forza maggiore è necessario aver acquisito la prova
rigorosa che la violazione del precetto penale è dipesa da un evento del tutto estraneo alla
sfera di controllo del soggetto agente».
Anche altra recente decisione (sez. III, 4.12.07, Cairone, Rv. 238986), sempre in motivazione,
qualifica la forza maggiore come un fatto che esula completamente dalla condotta dell’agente,
così da «rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento che, conseguentemente, non può in alcun
modo ricollegarsi ad una azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente».
La vis major è dunque quella causa esterna all’agente che sostituisce la serie causale a
lui ascrivibile, innescandone un’altra, diversa e completamente autonoma rispetto alla condotta
dell’agente stesso e, così come ripetutamente affermato anche dalla migliore dottrina in
materia, perché possa dirsi sussistente la invocata “forza maggiore”, occorre che l’elemento
causante sia “determinante” ( non rilevando, invece, se qualificabile solo come causa concorrente Sez. IV, 23.11.82 n.

assemblea è stata tenuta solo un anno dopo la scadenza del termine per il versamento delle
somme qui in contestazione.
E ciò, senza che il Memoli, nella sua difesa – pur articolata e documentata
abbia fornito
alcuna valida giustificazione di cotanto ritardo.
A tale stregua, a questo punto, invocare la crisi di liquidità dell’azienda risulta
sicuramente non adeguato a sostenere la causa di giustificazione ed a scriminare quindi la
obiettiva infrazione penale commessa dall’imputato.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 21 maggio 2015
Il Presidente

Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA