Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38538 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38538 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Giuffrida Giuseppe, nato a Catania
imputato art. 256 d.lgs 152/06

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania del 13.3.14
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Sante Spinaci, che ha chiesto una declaratoria
di inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Il ricorrente è stato condannato
per avere, utilizzando un veicolo, effettuato attività di trasporto rifiuti non pericolosi (inerti
lavici ed argilla). Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello ha ribadito la prima decisione.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale sentenza, il condannato ha proposto ricorso,
tramite difensore, deducendo vizio della motivazione in quanto il provvedimento impugnato
mancherebbe di una motivazione idonea a far comprendere il percorso logico seguito nel
pervenire alla pronuncia di condanna ed al diniego delle attenuanti generiche. In ogni caso, si
eccepisce che il reato è estinto per prescrizione.

Data Udienza: 21/05/2015

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La censura, infatti, lungi dal risolversi in una critica puntuale alla motivazione
impugnata, evoca dei principi di diritto in tema di motivazione asserendo (immotivatamente) che
la decisione impugnata non sarebbe ad essi conforme. E ciò, sarebbe avvenuto, sia, per la
dichiarazioni di responsabilità, che, per il diniego delle attenuanti generiche,
La cosa è ben lungi dall’essere rispondente al vero.
Per quel che attiene al primo aspetto, la circostanza che l’imputato stesse effettuando il
trasporto illecito è per tabulas. Egli, del resto, già in appello non l’aveva negata ma ne aveva
sottolineato la episodicità vedendosi replicare – giustamente – che il reato qui in contestazione
è configurabile anche in presenza di un’unica condotta visto che la norma non richiede
un’attività continuativa e/o organizzata ma si tratta di reato istantaneo per il quale è
sufficiente anche un solo trasporto abusivo.
Anche le attenuanti generiche sono state negate in modo più che corretto osservando
l’assenza di elementi favorevoli a loro sostegno (non prospettati neppure dallo stesso imputato). La
genericità della doglianza permane anche in questo ricorso e, quindi, avalla la giustezza
dell’operato della Corte di secondo grado che si è allineata ai dicta di questa S.C. secondo i
quali la funzione di adeguamento della pena al caso concreto – svolta dalle attenuanti
generiche – è correlata alla sussistenza obiettiva di situazioni o circostanze non rientranti tra
quelle già codificate (ma che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e
particolare, considerazione). Si richiedono, in altri termini,
«elementi di segno positivo, dalla cui
assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola» (sez. I,
22.9.93, Stelitano, Rv. 195339; Sez. III, 25.9.14, Papini, Rv. 260610).

évAmoorl

Da quanto precede, consegue inevitabile la preannunciata declaratoria di irs~afrat
cui segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso il 21 maggio 2105
Il Presidente

3. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico e,
comunque, manifestamente infondato.

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