Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38535 del 27/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38535 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEO ROBERTO N. IL 03/12/1986
avverso la sentenza n. 15186/2011 TRIB.SEZ.DIST. di MILAZZO, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

il

Data Udienza: 27/03/2014

-

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/11/2012, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,
sezione distaccata di Milazzo, su richiesta delle parti applicava a Leo Roberto,
imputato per 24 episodi di violazione degli obblighi derivanti dalla misura della
sorveglianza speciale ex art. 9, comma 1, legge 1423 del 1956, la pena di mesi
quattro e giorni venti di arresto.

2. Ricorre per cassazione Roberto Leo, deducendo nullità della sentenza per

motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione con riferimento alla mancata
concessione delle attenuanti generiche; in un terzo motivo vizio di motivazione
per mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129
cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed
escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più
analitiche disamine al riguardo; in ogni caso la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
solo se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non
punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen..

Più

in generale,

quanto all’onere

motivazionale,

il giudice del

patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza,
indicare le ragioni dell’accoglimento dell’accordo e dare conto dell’accertamento

i

omessa pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in un secondo

sull’assenza di cause di non punibilità, sull’esatta qualificazione del fatto, sulla
correttezza della valutazione delle circostanze e sull’adeguatezza della pena.
Tali requisiti sono presenti nella sentenza impugnata.

Il ricorrente, inoltre, non aveva né subordinato la richiesta di
patteggiamento alla concessione del beneficio della sospensione condizionale
della pena, né chiesto la concessione del beneficio.
( kracitoo, 4g, iabb,,,, ftic oe,iro dii evu PII eA,;k0 441,)

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazion consegue ex lege, in

2

I

forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 27 marzo 2014

Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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