Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38535 del 12/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 38535 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Di Martino Mario, nato a Pompei il 08-11-1990
Masciaveo Domenico, nato a Cerignola il 06-05-1975
Vangone Michele, nato a Castellammare di Stabia il 04-10-1988
Virgilio Giuseppe, nato a Cerignola il 17-01-1967
Paletta Luigi, nato a Sant’Antonio Abate il 07-06-1966
avverso la sentenza del 29-04-2014 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alberto Cardino che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito per il ricorrente l’avvocato Paola Tortorella, sostituto processuale
dell’avvocato Francesco Metta, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;

Data Udienza: 12/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Domenico Masciaveo, Luigi Paletta, Mario Di Martino, Michele Vangone e
Giuseppe Virgilio, ricorrono per cassazione impugnando la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza
emessa in data 30 gennaio 2013 dal Gup presso il medesimo tribunale, ha
rideterminato la pena inflitta a Michele Di Martino in anni sei e mesi otto di
reclusione ed euro 30.000 di multa; a Domenico Masciaveo in anni quattro mesi

reclusione ed euro 56.000 di multa; a Giuseppe Virgilio in anni quattro mesi otto
di reclusione ed euro 18.000 di multa; Luigi Paletta, concesse le attenuanti
generiche prevalenti, in anni quattro di reclusione ed euro 16.000 di multa, per i
reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze
stupefacenti e per il reato di illecito acquisto, trasporto, detenzione e di
importazione sul territorio nazionale di sostanza stupefacente.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza, i ricorrenti, con separati
ricorsi, sollevano i seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo
173 disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti necessari per
la stesura della motivazione.
2.1. Domenico Masciaveo, con un unico motivo, deduce erronea applicazione
della legge penale e manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma
1, lettere b) ed e), codice di procedura penale) sul rilievo che il delitto di
acquisto di 11 kg di cocaina, da parte del ricorrente in concorso con Mario Di
Martino, Michele Vangone e Giuseppe Virgilio, da un (fantomatico) signore
spagnolo, trafficante di sostanze stupefacenti in Spagna, non supera la soglia
della rilevanza penale e quindi della punibilità, con la conseguenza che la
motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata da macroscopica illogicità.
A tutto voler concedere, può solo ritenersi che la condotta del ricorrente
possa concretizzare la sola ipotesi del delitto tentato ma mai quella del delitto
consumato, così come ritenuto i giudici del merito.
2.2. Luigi Paletta, con unico motivo, deduce la violazione e la falsa
applicazione dei criteri adottati per il trattamento sanzionatorio con conseguente
motivazione illogica e contraddittoria su tale punto decisivo per il giudizio.
2.3. Mario Di Martino e Michele Vangone, con unico motivo articolato in
separati ricorsi, lamentano violazione della legge penale e difetto di motivazione
in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2

due di reclusione ed euro 18.000 di multa; a Michele Vangone in anni nove di

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che, come da verbale d’udienza, è stata separata la
posizione concernente il ricorso proposto da Giuseppe Virgilio e rinviato a nuovo
ruolo, su istanza del difensore, il processo che lo riguarda.
Quanto ai rimanenti ricorsi, quello proposto da Domenico Masciaveo è
infondato e gli altri sono invece inammissibili per manifesta infondatezza.

Masciaveo, occorre premettere come la Corte territoriale abbia chiarito che i fatti
per i quali si procede presero l’avvio da una serrata attività di intercettazione
telefonica ed investigativa condotta dai carabinieri di Castello di Cisterna, tra il
novembre del 2009 ed il gennaio 2010, che aveva consentito, nonostante l’uso
tra i conversanti di un linguaggio criptico, di intervenire in data 20 dicembre
2009 con il rinvenimento e il sequestro di Kg 15,760 di cocaina confezionata in
14 panetti, trasportata dalla Spagna in Italia su un automezzo (della società di
trasporti di Luigi Paletta) con a bordo bovini. Le fasi preparatorie dell’intervento
di polizia avevano consentito di chiarire le modalità di trasporto e dell’acquisto
della sostanza stupefacente importata dalla Spagna da parte di Michele Vangone
e Mario Di Martino. Rispetto a tali fatti, sono apparse significative le dichiarazioni
successivamente rese da Luigi Paletta, confermative del pieno coinvolgimento
nei fatti del Di Martino e del Vangone in veste di esperti trafficanti Torresi, anche
con riferimento ad 11 kg di cocaina ordinati in Spagna e che erano “rimasti a
terra” (siffatto episodio è stato rubricato al capo d) delle imputazioni e riguarda
anche la posizione di Domenico Masciaveo).
Le trattative per l’importazione di 11 kg di cocaina sono state infatti
accertate attraverso le intercettazioni che hanno consentito di acquisire elementi
probatori di fondamentale importanza perché era risultato che, nei primi giorni
del mese di gennaio 2010, Michele Vangone si era attivato per organizzare
dall’Italia l’importazione di tale quantitativo di cocaina che era stato già
acquistato nel dicembre 2009 e che doveva essere materialmente consegnato,
sulla base di accordi già stipulati, agli acquirenti pugliesi (Masciaveo e Virgilio).
In relazione a tale episodio, il ricorrente assume come non fosse
configurabile nei suoi confronti alcun ruolo, neppure di intermediazione, in
mancanza della disponibilità della droga e di una manifestazione di volontà
diretta a procurarsela, essendosi egli limitato, nella conversazione tenuta con il
Vangone, a passare il telefono al presunto acquirente.
In ogni caso, il ricorrente obietta come non fosse configurabile, nella
fattispecie, il reato consumato potendosi ritenere, a tutto concedere, l’ipotesi del
tentativo.

3

2. Con specifico riferimento al motivo proposto nell’interesse di Domenico

Nel respingere tali osservazioni, la Corte d’appello ha osservato come fosse
certo che, nelle conversazioni riportate nella sentenza di primo grado, gli
interlocutori parlassero di sostanza stupefacente, ricavandosi ciò non solo dal
tenore dei due dialoghi captati ma anche dalla lettura completa delle
intercettazioni relative al precedente viaggio in Spagna del Vangone e del Di
Martino inerente l’organizzazione dell’importazione di cui al capo C) della rubrica
alla quale si collegavano indubbiamente i fatti di cui al capo D) contestati alla

In particolare, per quanto qui interessa, era emerso – dallo scambio di SMS
avvenuto nel dicembre del 2009 sull’utenza cellulare di Michele Vangone e
dell’utilizzatore spagnolo (venditore dello stupefacente) – che già era stato
perfezionato un secondo acquisto (oltre quello di 15 kg oggetto di sequestro)
pari ad 11 kg di cocaina, anche se lo stupefacente non era stato ancora
consegnato. Le successive captazioni di interesse per la posizione del Masciaveo
hanno poi riguardato l’attività posta in essere dalla Vangone nel mese di gennaio
2010, diretta a completare l’operazione di trasporto in Italia dello stupefacente
già acquistato dal fornitore spagnolo nel dicembre del 2009, acquisto senz’altro
destinato ai pugliesi Virgilio e Masciaveo, come attestato dai dialoghi captati e
dai quali è emersa la sollecitazione del Virgilio alla consegna e il continuo
riferimento a terzi destinatari finali che, proprio per il ritardo nella consegna
stessa, si sentivano “presi in giro”. Le captazioni telefoniche e degli SMS hanno
quindi attestato che era stato organizzato un viaggio nel mese di gennaio 2010,
con le medesime modalità operative di quello che aveva condotto l’importazione
di 15 kg di cocaina di cui al capo C), tanto che il Di Martino era partito per
Valencia con Giuseppe Vangone avendo con sé lo stesso documento di identità
falso intestato ad Emanuele Parrella, come sarà poi accertato al rientro dalla
Spagna, quando cerrà fermato e controllato.
Secondo il logico convincimento della Corte territoriale, detto viaggio aveva
un collegamento certo con il Virgilio (destinatario dello stupefacente insieme al
Masciaveo) desunto dalle captazioni n. 366 e n. 419 del gennaio 2010 nonché da
quelle immediatamente successive.
Il collegamento con Virgilio da parte del Masciaveo aveva consentito poi di
superare il rilievo difensivo circa il mancato contatto diretto tra il Masciaveo e i
trafficanti torresi. Infatti, la conversazione n. 448 del 14 gennaio 2010 e quella
in pari data n. 449 avevano confermato che il Virgilio informava in modo
costante il Masciaveo dell’evoluzione dei contatti che aveva con il Vangone. Da
tale conversazione era emerso che sia il Masciaveo che il Virgilio si dolevano
della cattiva figura che avevano fatto con terzi, ai quali lo stupefacente era
destinato, quanto al ritardo nella consegna.
4

Masciaveo.

Certo doveva ritenersi anche il collegamento tra la sostanza acquistata in
Spagna ed il Masciaveo desumendosi ciò dalla conversazione n. 451 del 14
gennaio 2010 nella quale il Virgilio passava il telefono al Vangone affinché
interloquisse direttamente con il Masciaveo allo scopo di mettere direttamente
in contatto il Mangone con coloro ai quali, tramite stesso Masciaveo, lo
stupefacente andava consegnato.
Secondo i giudici del merito era dunque provato il diretto collegamento tra il
Masciaveo ed il Virgilio in relazione alla partita di stupefacente che stava

Da ciò la Corte di appello ha tratto il convincimento che si trattasse di un
delitto consumato perché le captazioni iniziali relative all’altra operazione, quella
contestata al capo C) e non ascritta al Masciaveo, avevano consentito di reputare
senz’altro già avvenuto in Spagna l’acquisto di una seconda partita di
stupefacente, che – dalla lettura complessiva delle conversazioni – doveva essere
destinata al Masciaveo e al Virgilio, che avrebbero, a loro volta, dovuto
consegnare a terzi.
Sicché il delitto ascritto all’imputato di illecito acquisto di stupefacente
quanto meno con il ruolo di intermediario, in quanto destinato a terzi, era
pienamente perfezionato pur non essendosi materialmente accertata la consegna
della droga Masciaveo.
Così ricostruiti i fatti – attraverso la motivazione contenuta nella sentenza
impugnata che, in quanto congrua e priva di vizi logici, è sottratta al controllo di
legittimità non avendo peraltro le censure del ricorrente evidenziato lacune
significative o incongruenze decisive della motivazione in parte qua

l’opzione

interpretativa adottata dalla Corte territoriale deve ritenersi giuridicamente
corretta ed infondata la censura che il Masciaveo solleva contro di essa,
consistendo l’errore del ricorrente nel prendere in esame solo il frammento della
condotta a lui attribuita isolandola rispetto a quelle dei concorrenti e dei
coimputati.
Questa Corte ha già stabilito, con orientamento pienamente condivisibile al
quale va dato continuità, che integra il reato di intermediazione nella cessione o
di concorso nell’altrui offerta in vendita di sostanza stupefacente, nella forma
consumata, l’accordo a fungere da depositarlo o consegnatario della sostanza da
smistare successivamente a terzi, risultando indifferente se materialmente la
sostanza stupefacente sia o meno pervenuta (Sez. 1, n. 30288 del 08/06/2011,
Rexhepi e altri, Rv. 250798).
Va poi ricordato che tra le condotte illecite punite dall’articolo 73 d.P.R. 9
ottobre 1990 n. 309 rientra anche quella di “intermediazione”, che è ricompresa
nella condotta del “procurare ad altri” puntualmente descritta nella norma
incriminatrice, con la quale si intende punire l’attività illecita di chi agisce al fine

5

arrivando dalla Spagna e che era loro destinata.

di provocare l’acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi;
attività, peraltro, il cui responsabile, anche senza espressa previsione, sarebbe
comunque punibile a titolo di concorso nell’acquisto, nella vendita o nella
cessione (Sez. 4, n. 4458 del 02/12/2005, dep. 03/02/2006, Chimenti ed altri,
Rv. 233240).
Sicché l’accertamento in fatto consegnato dai Giudici del merito, e non più
discutibile in sede di legittimità, è nel senso che i trafficanti torresi avevano già
concluso con il fornitore spagnolo l’acquisto di una partita di 11 Kg. di cocaina

ancora importata dalla Spagna per difficoltà operative e logistiche manifestate
dei fornitori esteri e per il successivo arresto in data 20 gennaio 2010 di Michele
Vangone) che doveva essere consegnata ai correi pugliesi (Masciaveo e Virgilio),
che avrebbero dovuto, a loro volta, trasferirla a terzi, cosicché la condotta di
intermediazione del Masciaveo, diretta a procurare a terzi la droga e svolta
peraltro interamente in territorio nazionale, deve ritenersi pienamente integrata.
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

3. Il ricorso proposto da Luigi Paletta è inammissibile.
Il ricorrente, senza fondamento, si duole della misura della pena irrogatagli
laddove la Corte d’appello ha ridotto nei suoi confronti la pena comminata dal
giudice di primo grado, determinandola in misura nettamente inferiore alla
media edittale e molto prossima ai minimi edittali previsti dalla fattispecie
incriminatrice ritenuta in sentenza, affermando di non potere applicare il
richiesto minima edittale in considerazione del quantitativo di stupefacente
importato e quindi dell’elevato danno derivante dalla condotta addebitata.
Il ricorrente non ha preso alcuna posizione rispetto alla motivazione
contenuta nella sentenza impugnata dolendosi genericamente della misura della
pena applicata.
Peraltro, va chiarito che quando il giudice, nell’esercizio del suo potere
discrezionale di applicazione della pena nei limiti del minimo e del massimo
edittali non si discosti dalla misura intermedia della pena stessa, l’imputato ha
sempre interesse a chiedere una particolare motivazione (nella specie comunque
sussistente e non contestata specificamente con il gravame) in ordine ai criteri
seguiti e che gli sia inflitta una pena minore; quando, invece, gli sia stata
irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della misura media, l’obbligo di
motivazione del giudice è soddisfatto con il richiamo dei parametri di cui all’art.
133 cod. pen., senza necessità, a tale fine, di esaminarli tutti, essendo
sufficiente specificare a quale di esso si è inteso fare riferimento per la
determinazione della pena.
6

(rimasta”a terra” ossia nella piena disponibilità dei trafficanti acquirenti ma non

In siffatti casi, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti
gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

4. I ricorsi proposti da Mario Di Martino e da Michele Vangone possono
essere congiuntamente esaminati essendo analoga la doglianza con la quale i
ricorrenti censurano la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento delle

In proposito, la Corte d’appello, quanto alla posizione del Di Martino, ha
affermato come la concessione delle generiche andasse disattesa tenuto conto
dell’assoluta tardività della confessione degli addebiti e non ravvisandosi
elementi in base ai quali concedere il richiesto beneficio posto che
l’incensuratezza non costituisce in sé elemento significativo e che, avuto riguardo
ai parametri di cui all’articolo 133 codice penale, la concessione del beneficio
doveva ritenersi preclusa dall’allarmante condotta di partecipazione dell’imputato
all’impresa delittuosa, avendo egli collaborato in modo serrato all’attività di
importazione dalla Spagna di cospicui quantitativi di stupefacente, utilizzando
anche falsi documenti.
Quanto alla posizione del Vangone, la Corte territoriale ha parimenti ritenuto
come la concessione delle generiche andasse disattesa tenuto conto dell’assoluta
tardività della confessione degli addebiti e non ravvisandosi elementi in base ai
quali concedere il richiesto beneficio posto che l’incensuratezza non costituisce in
sé elemento significativo e che, avuto riguardo ai parametri di cui all’articolo 133
codice penale, la concessione del beneficio doveva ritenersi preclusa
dall’allarmante condotta dell’imputato il quale non aveva esitato a predisporre
nel territorio nazionale uomini e mezzi e ad assicurare i contatti con i fornitori
stranieri per l’importazione della droga, dimostrando una particolare
spregiudicatezza ed esperienza criminale, oltre ad una elevatissima intensità del
dolo ed una spiccata pericolosità.
I ricorrenti, oltre a non avere preso una specifica posizione circa la
motivazione contenuta nella sentenza impugnata dolendosi genericamente della
mancata concessione delle attenuanti generiche seguendo un percorso avulso
dalle ragioni del diniego, omettono di considerare che, nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati
da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

7

attenuanti generiche.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che i ricorsi proposti da Luigi Paletta, Mario Di Martino e Michele Vangone
debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti,
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi
siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata

P.Q.M.

Stralciato il ricorso di Virgilio Giuseppe per il quale dispone il rinvio a nuovo
ruolo, rigetta il ricorso di Masciaveo Domenico che condanna al pagamento delle
spese processuali e dichiara inammissibili i ricorsi di Di Martino Mario, Vangone
Michele e Paletta Luigi che condanna al pagamento delle spese processuali e al
pagamento della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12/05/2015

in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA